Ordinanza n. 155/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio inadempimento illegittimamente serbato sulla istanza formulata a mezzo p.e.c. del 03/04/2024 a firma del sottoscritto difensore in nome, per conto e quale difensore degli attuali ricorrenti, con la quale è stato chiesto e dato impulso al Comune di Grimaldi di comunicare con estrema urgenza le determinazioni che avrebbe inteso adottare rispetto alla messa in sicurezza dell'immobile sito in Grimaldi, alla Via Bruno Amantea n. 04, in ditta al Sig. Pasquale Iachetta), nonché dell'intera area interessata, in ragione del conclamato stato di abbandono di tale immobile, anche in virtù degli esiti del procedimento n. 489/2023 R.G. del Tribunale di Cosenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha escluso l’interruzione del giudizio, poiché la morte della parte originariamente evocata si era verificata prima dell’instaurazione del processo. Ha tuttavia ritenuto necessario attendere il buon esito della notificazione agli eredi individuati dai ricorrenti. Ha quindi accolto l’istanza di rinvio e fissato la successiva camera di consiglio al 17 giugno 2026, senza definire la domanda avverso il silenzio.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Grimaldi sull’istanza di messa in sicurezza di un immobile e dell’area circostante
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Grimaldi sull’istanza trasmessa via PEC il 3 aprile 2024, con la quale era stata sollecitata l’adozione e la comunicazione delle determinazioni comunali necessarie alla messa in sicurezza di un immobile sito nel territorio comunale e dell’area interessata, in ragione dello stato di abbandono del bene e degli esiti di un procedimento civile. Con una precedente ordinanza il TAR aveva disposto incombenti a carico dei ricorrenti per individuare i soggetti titolari dell’immobile e provvedere alla notificazione del ricorso. I ricorrenti hanno chiarito che il soggetto originariamente evocato era deceduto prima dell’instaurazione del giudizio e hanno chiesto, in alternativa, l’interruzione del processo o un rinvio per notificare il ricorso agli eredi, residenti all’estero.
Massime di principio
- La morte della parte evocata prima dell’instaurazione del giudizio non determina l’interruzione del processo, poiché l’evento interruttivo deve verificarsi quando il giudizio è già pendente.
- Quando, in un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il giudice dispone la notificazione ai soggetti titolari dell’immobile interessato e tali soggetti risultano residenti all’estero, è legittimo rinviare la trattazione per consentire il perfezionamento della notificazione agli eredi individuati.
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