Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00205/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito resta quindi ferma; il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché privo di specifica critica e perché non emerge alcun vizio motivazionale nella sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Secondo la difesa, l'istruttoria sarebbe stata incompleta e priva di elementi probatori esaustivi e univoci a fondare il giudizio di colpevolezza. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre la motivazione della decisione di merito è ritenuta esistente, specifica, coerente e logicamente congrua, con valutazione completa degli elementi probatori acquisiti. È richiamato anche il fatto che gli atti erano utilizzabili in ragione della scelta del rito da parte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione deve contenere una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione di merito presenti una motivazione esistente, specifica e logicamente coerente nella valutazione degli elementi probatori.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve poggiare su una concreta dimostrazione della necessità di nuovi approfondimenti; se la decisione di merito ha già valorizzato un compendio probatorio completo, la censura non è autosufficiente.
  • La scelta del rito da parte dell'imputato rileva ai fini dell'utilizzabilità degli atti acquisiti nel procedimento, sicché la doglianza sulla incompletezza probatoria deve misurarsi con tale dato processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.