Cassazione Penale, Ordinanza n. 00205/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito resta quindi ferma; il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché privo di specifica critica e perché non emerge alcun vizio motivazionale nella sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Secondo la difesa, l'istruttoria sarebbe stata incompleta e priva di elementi probatori esaustivi e univoci a fondare il giudizio di colpevolezza. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre la motivazione della decisione di merito è ritenuta esistente, specifica, coerente e logicamente congrua, con valutazione completa degli elementi probatori acquisiti. È richiamato anche il fatto che gli atti erano utilizzabili in ragione della scelta del rito da parte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione deve contenere una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione di merito presenti una motivazione esistente, specifica e logicamente coerente nella valutazione degli elementi probatori.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve poggiare su una concreta dimostrazione della necessità di nuovi approfondimenti; se la decisione di merito ha già valorizzato un compendio probatorio completo, la censura non è autosufficiente.
- La scelta del rito da parte dell'imputato rileva ai fini dell'utilizzabilità degli atti acquisiti nel procedimento, sicché la doglianza sulla incompletezza probatoria deve misurarsi con tale dato processuale.
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