Cassazione Penale, Sentenza n. 4891/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (con aggravante ex art. 219, comma 1, l. fall.). I motivi di ricorso dedotti sono tre: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto all'accertamento dei prelevamenti in cassa e della loro prova (si censura la presunta fittizietà delle annotazioni contabili e l'assenza di evidenze di prelievi); (2) censura sull'accertamento della distrazione dei beni strumentali, contestando l'onere della prova e sostenendo che i cespiti erano di proprietà della Tranceria Ferroni; (3) contestazione relativa al capo a) (occulamento/omessa tenuta delle scritture), sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente escluso la bancarotta semplice e accettato un dolo generico invece del dolo specifico richiesto per l'occulamento delle scritture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: le doglianze connesse all'art. 192 c.p.p., ove mirino a contestare la valutazione del materiale probatorio, sono inammissibili in Cassazione salvo i limiti previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; il primo motivo era aspecifico, tardivo e introduceva argomenti inediti non affrontati in appello; il secondo motivo era generico e contraddetto dalla motivazione della Corte territoriale, richiamando la consolidata giurisprudenza che ammette, nel fallimento, la desumibilità della distrazione dalla mancata giustificazione della destinazione dei beni da parte dell'imprenditore; il terzo motivo era infondato perché la Corte d'appello aveva evidenziato il collegamento tra l'occultamento delle scritture e le condotte distrattive, provando la finalizzazione dolosa. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte rileva che la denuncia di violazione dell'art. 192, se tradotta in mera critica della valutazione del materiale probatorio, configura un vizio di motivazione soggetto ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; non è consentito superare tali limiti ricorrendo ad altri motivi per rinnovare il sindacato sul merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fissa i limiti delle censure che possono essere svolte in Cassazione in relazione alla motivazione; insiste il principio che non è ammessa la rinnovazione della valutazione probatoria salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni indicati dalla norma.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Riferimento all'aggravante applicata alle condotte di bancarotta; la Corte d'appello ha riconosciuto le attenuanti e l'aggravante in relazione alle condotte contestate.
art. 216, comma primo, n. 1 legge fallimentare
Richiamata nella giurisprudenza citata come norma che inquadra le condotte infedeli del fallito in relazione alla conservazione della garanzia patrimoniale; giustifica l'onere posto sull'imprenditore di spiegare la destinazione dei beni non rinvenuti.
art. 87 legge fallimentare
Rimarcato quale disposizione che impone l'obbligo di verità del fallito nei confronti del curatore; sostiene l'inversione probatoria pratica quando i beni aziendali non sono rinvenuti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la liquidazione della somma da versare alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; i ricorrenti hanno delimitato le censure nei limiti di questa disposizione ma la Cassazione ha comunque valutato la specificità e la coerenza delle doglianze.
art. 23 D.L. n. 137/2021
Richiamata rispetto alla forma della requisitoria scritta del Procuratore generale in occasione della trattazione, come atto processuale con cui il PM ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
art. 27, comma 2 Cost. e art. 6 CEDU
Citate dai ricorrenti a garanzia dei principi processuali (diritto alla difesa e processo equo); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non attinenti violazioni tali da giustificare l'ammissione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare la critica della valutazione del fatto e delle prove mediante la sola eccezione di violazione dell'art. 192 c.p.p.: le doglianze sulla motivazione devono rispettare i limiti dell'art. 606 c.p.p. e risultare specifiche.
- Nel contesto dei reati fallimentari, la mancata giustificazione da parte dell'imprenditore/amministratore della destinazione di beni aziendali non rinvenuti consente al giudice di desumere la distrazione o l'occultamento dei beni; l'onere di spiegare la destinazione è gravoso per l'imputato.
- L'occultamento o omissione delle scritture contabili richiede dolo specifico, ma la sussistenza del dolo può essere desunta dalla finalizzazione collegata a condotte distrattive: se l'occulamento è connesso alla sottrazione di beni, l'elemento soggettivo risulta accertato.
- Motivi di ricorso generici, tardivi o che introducono argomenti inediti rispetto al gravame di merito sono destinati all'inammissibilità; è necessario che le censure siano articolate, confrontino i punti decisivi della motivazione impugnata e non si limitino a rilievi vaghi.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e può comportare, nei casi previsti, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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