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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sez. lavoro, n. 477 del 19.12.2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e rimasta ineseguita anche dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La sentenza ordinava al Ministero di corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per tre annualità scolastiche, oltre alle spese legali. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto; successivamente ha comunicato l’avvenuto pagamento del beneficio.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha integralmente corrisposto il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Terni. Il TAR, preso atto dell’adempimento sopravvenuto e dell’assenza di ulteriori contestazioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta né alla condanna alle astreintes. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, considerando la semplicità e la serialità del contenzioso e i minimi tariffari applicabili.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente per le annualità indicate nella sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell’azione di ottemperanza promossa per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), è richiamato dalla ricorrente per chiedere le astreintes in caso di mancata esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, richiesta nel caso concreto ma non esaminata nel merito per l’avvenuto pagamento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicato per dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza dell’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È utilizzato quale riferimento per la liquidazione delle spese di lite, parametrate ai minimi tariffari tenuto conto della semplicità e serialità del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza rende non necessarie le misure sostitutive o coercitive richieste dal ricorrente, quali la nomina del commissario ad acta e le astreintes, salvo quanto diversamente risulti dal concreto oggetto del giudizio.
  • Anche quando la materia del contendere cessa per l’adempimento sopravvenuto, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa alla controversia mediante la precedente inerzia nell’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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