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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22392/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in relazione all'indagine per il reato di cui all'art. 368 c.p. Scifoni ha censurato l'operato del giudice per presunta abnormità del provvedimento, sostenendo che il giudice avrebbe autonomamente riclassificato il fatto come diffamazione (reato perseguibile a querela), pur dichiarando la tardività della querela, e avrebbe inoltre disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, oltrepassando le competenze del PM ed incidendo sull'esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile nella sede di legittimità salvo che per violazioni delle regole a garanzia del contraddittorio formale. Il Collegio ha ritenuto legittima la riclassificazione operata dal giudice e la conseguente statuizione di improcedibilità per tardività della querela; ha altresì ritenuto legittima la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Richiamato come titolo di reato per cui la ricorrente era indagata; nel provvedimento impugnato il Pubblico Ministero aveva ritenuto mancanti elementi sufficienti a sostenere l'accusa e il giudice ha comunque potuto procedere alla diversa qualificazione del fatto.

  • Regole sul contraddittorio formale e impugnabilità del provvedimento di archiviazione

    La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione avverso l'archiviazione è ammissibile solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale; non sono censurabili in cassazione le valutazioni di merito che il giudice adotta a fondamento dell'ordinanza, salvo violazioni processuali del contraddittorio.

  • Norme e prassi sulla trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

    La trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine è stata ritenuta legittima in considerazione della qualità esercitata dalla ricorrente nella vicenda, potendo il giudice segnalare fatti alla competente autorità disciplinare quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Il giudice dell'udienza camerale può riclassificare i fatti rispetto alla qualificazione prospettata dal Pubblico Ministero e dalla persona offesa: tali valutazioni non sono di regola sindacabili in Cassazione se non è contestata una violazione delle regole del contraddittorio formale.
  • Se la nuova qualificazione del fatto riguarda un reato procedibile a querela, il giudice può rilevare l'improcedibilità per tardività della querela; questo rende legittima l'archiviazione nonostante la diversa contestazione iniziale.
  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di archiviazione è molto limitato: è ammissibile principalmente quando si adducono vizi che hanno leso il diritto al contraddittorio (formale) o altre garanzie processuali; le censure di merito sul convincimento del giudice non sono sufficienti.
  • La trasmissione di atti a organi disciplinari (es. Consiglio dell'Ordine) è possibile quando la qualità della persona indagata e i fatti giustificano una segnalazione: tale comportamento del giudice non costituisce necessariamente illegittimità rispetto alla procedura penale.
  • Proporre ricorso avverso un provvedimento non ricorribile espone al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese processuali e a eventuali sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe concentrare le censure su eventuali violazioni procedurali e del contraddittorio piuttosto che su meri rilievi di merito sulla valutazione probatoria del giudice.

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