Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3072/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 3072/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica l’atto amministrativo sostanziale impugnato né i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale o le censure articolate contro l’ordinanza cautelare. L’appellante ha chiesto la riforma della decisione cautelare, sostenendo evidentemente la sussistenza dei presupposti per la tutela interinale; tali ragioni non sono però riportate nel dettaglio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che le ragioni dell’appellante non fossero sufficienti a sostenere la misura cautelare perché la controversia richiede un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata dal primo giudice per l’11 gennaio 2027, e perché non risultava integrato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza del TAR e ha respinto la domanda cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase interinale, soprattutto se il giudizio di merito è già stato fissato in tempi determinati.
  • L’appello cautelare deve essere respinto quando non risulta dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione o dagli effetti dell’atto impugnato.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce un elemento valutabile nel bilanciamento cautelare, ma non sostituisce la necessità di dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.