Sentenza n. 604/2026 - Bari, Sezione 2
per l'ottemperanza: della sentenza di questo TAR n. 151 del 2024 – R.G. n. 674 del 2022, pubblicata il 9 febbraio 2022 e notificata in pari data, passata in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità del provvedimento prot. 26542 del 28 febbraio 2025, con allegata proposta di contratto, con il quale l’ASL Bari ha ritenuto di dare esecuzione al suddetto giudicato e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'ASL Bari con proposta di contratto diretta a dare esecuzione al giudicato mediante la prosecuzione del servizio di trasporto degli utenti disabili da parte della cooperativa
Esito
La controversia
La cooperativa ha promosso il giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 151 del 2024, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9932 del 2024, che aveva imposto all’ASL Bari di prendere in carico il servizio di trasporto degli utenti diversamente abili e di liberare la cooperativa dalla prosecuzione del servizio in condizioni antieconomiche. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità della nota dell’ASL del 28 febbraio 2025, ritenuta elusiva del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta, l’adozione delle misure necessarie per l’organizzazione del servizio e il risarcimento dei danni da mancata o tardiva esecuzione del giudicato. La ricorrente ha sostenuto che la convenzione stipulata il 24 giugno 2025 aveva carattere temporaneo e non novativo, limitandosi a consentire la prosecuzione del servizio sino al 31 dicembre 2025, termine espressamente qualificato come perentorio ed essenziale. La Regione ha eccepito l’incompetenza funzionale del TAR, sostenendo che l’ottemperanza avrebbe dovuto essere proposta davanti al Consiglio di Stato, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’ASL ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere soddisfatto le pretese della ricorrente mediante la convenzione e il pagamento del corrispettivo.
La decisione
Il TAR ha escluso la necessità del rinvio richiesto dall’ASL, ritenendo che la memoria della ricorrente non introducesse motivi aggiunti né ampliasse l’oggetto del giudizio. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della legge regionale pugliese n. 4 del 2010, il servizio di trasporto degli utenti disabili diretti ai centri socio-riabilitativi rientra negli obblighi dell’ASL competente per territorio e nei livelli essenziali di assistenza. L’ASL conserva discrezionalità sulle modalità organizzative, potendo gestire il servizio direttamente o affidarlo a terzi, ma non può imporre coercitivamente al centro diurno di continuare a svolgerlo oltre la scadenza del rapporto contrattuale. La convenzione del 24 giugno 2025 aveva consentito la prosecuzione del servizio soltanto fino al 31 dicembre 2025; dal 1° gennaio 2026 la cooperativa era libera da tale obbligo e da ogni responsabilità correlata. Il giudice ha quindi escluso la persistenza dell’inadempimento azionato, non ha nominato il commissario ad acta e ha ritenuto non più dovuto alcun ulteriore risarcimento, poiché l’ASL aveva corrisposto il compenso per il servizio prestato e aveva tacitato le pretese risarcitorie. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e le misure esecutive richieste dalla parte ricorrente.
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e della domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione del giudicato.
art. 21-septies l. 241/1990
È invocato dalla ricorrente quale fondamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; il TAR non pronuncia tuttavia una declaratoria di nullità, ritenendo cessata la materia del contendere.
art. 46, comma 1, legge regionale Puglia n. 4/2010
ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio.
Attribuisce alle ASL territorialmente competenti l’obbligo di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili, senza vincolare l’amministrazione a una specifica modalità organizzativa.
art. 60 regolamento regionale Puglia n. 4/2007
il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL
Consentiva il coinvolgimento del centro nella gestione del trasporto sulla base di uno specifico accordo, ma non trasferiva in via definitiva la competenza istituzionale dell’ASL.
artt. 32, 41 e 97 Cost.
Sono richiamati nell’ambito delle censure originariamente dedotte contro la coercizione della cooperativa allo svolgimento del servizio in condizioni antieconomiche.
Massime di principio
- Quando una legge regionale attribuisce alle aziende sanitarie territorialmente competenti l’obbligo di assicurare il trasporto degli utenti disabili verso centri socio-riabilitativi, tale servizio rientra negli obblighi istituzionali dell’ASL e nei livelli essenziali di assistenza, anche quando il centro eroga congiuntamente prestazioni riabilitative e socio-assistenziali.
- L’attribuzione legislativa all’ASL dell’obbligo di organizzare e gestire il servizio non impone una modalità gestionale predeterminata: l’azienda può svolgerlo direttamente oppure affidarlo a un soggetto terzo, nel rispetto dei requisiti di legge e dei criteri di efficienza ed economicità.
- Il coinvolgimento del centro diurno nella gestione del trasporto è possibile solo sulla base di uno specifico accordo e non consente di imporre al centro, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la prosecuzione del servizio in condizioni antieconomiche.
- La stipulazione di una convenzione che autorizzi temporaneamente la prosecuzione del servizio sino a un termine espressamente qualificato come perentorio ed essenziale esonera il gestore, dalla scadenza, dall’obbligo di continuare il servizio e da ogni responsabilità correlata, imponendo all’ASL di organizzare autonomamente il servizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando nelle more del processo l’amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale e viene meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere; non occorre nominare un commissario ad acta se l’amministrazione risulta essersi attivata per una soluzione organizzativa del servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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