Cassazione Penale, Sentenza n. 871/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la confisca di un telefono cellulare e di parte del denaro rinvenuto in sede di perquisizione. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 240-bis c.p. e vizio della motivazione sotto il profilo della sproporzione tra redditi e beni confiscati: sosteneva che il valore del telefono non superasse i mille euro e che il denaro fosse giustificato dalla compravendita di un'autovettura del fratello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che in tema di patteggiamento la censura sulla confisca è ammessa per ipotesi di illegittimità della misura, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il Tribunale di Torino aveva adeguatamente motivato la sproporzione tenendo conto dell'assenza di occupazione stabile del ricorrente da oltre cinque anni, dell'ammissione che parte del denaro derivava dallo spaccio, delle modalità di conservazione del denaro che lasciavano fondati sospetti sulla sua provenienza e della mancata prova documentale della lecita vendita dell'autovettura o di un'attività di rivendita di telefoni. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, c. 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (illecito relativo a sostanze stupefacenti) rispetto al quale è stata applicata la pena pattuita.
art. 240-bis, cod. pen.
Fondamento giuridico della confisca per sproporzione tra beni e redditi leciti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la sproporzione in relazione alle condizioni economiche dell'imputato e alla mancata prova della lecita provenienza dei beni.
art. 85, d.P.R. n. 309/1990
Norma che integra le ipotesi di confisca nel settore degli stupefacenti; la confisca è stata disposta in combinato disposto con l'art. 240-bis c.p., come giustificazione formale della misura.
art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento ma, come interpretato dalla giurisprudenza e richiamato dalla Corte, non impedisce la cassazione per illegittimità della misura di sicurezza reale (confisca) quando sussistono profili di violazione di legge o difetto di motivazione.
art. 111, c. 7, Cost.
Riferimento costituzionale per la tutela dei diritti di difesa e per la rilevanza delle violazioni di legge con riguardo alle misure di sicurezza; giustifica l'ammissibilità del ricorso per confisca non adeguatamente motivata.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, c. 50
Novella che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.; la Corte la richiama per spiegare i limiti e le eccezioni all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, la confisca può essere impugnata in Cassazione se sussistono profili di illegittimità o di insufficiente motivazione relativi alla misura di sicurezza reale.
- Per giustificare la confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) il giudice deve valutare il valore dei beni rispetto alle fonti di reddito lecite dell'interessato; la difesa deve fornire documentazione probante della lecita provenienza per contrastare la presunzione di sproporzione.
- La mera affermazione difensiva della legittima provenienza di denaro o beni non è sufficiente: servono prove tracciabili e documentali (bonifici, contratti, ricevute, atti datati) per escludere la confisca.
- La condotta e le ammissioni del ricorrente (ad es. ammettere che parte del denaro deriva da spaccio) e le modalità di custodia dei soldi possono rafforzare la motivazione giudiziale per la confisca.
- Prove generiche come una compravendita non documentata o riferita a terzi (es. un fratello) hanno scarso rilievo se non accompagnate da elementi che ne attestino effettivamente la tracciabilità e la correlazione con il patrimonio dell'imputato.
- Impugnazioni che si limitano a proporre una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto senza confutare specificamente la motivazione del giudice di merito rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
- Il valore economico apparente di un singolo bene (es. un cellulare di valore contenuto) non esclude la confisca se inserito in un quadro complessivo di beni e disponibilità non giustificate.
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