Cassazione Penale, Ordinanza n. 21120/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non rientrano tra quelli proponibili in cassazione ex art. 606, comma 1, c.p.p.; per questo condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un atto di appello proposto avverso una sentenza del Giudice di pace, poi riqualificato come ricorso per cassazione perché, nel caso, era l'unico rimedio esperibile. La Corte rileva che i motivi proposti non si confrontano con alcuna delle categorie tipiche del giudizio di legittimità previste dall'art. 606, comma 1, c.p.p., e quindi non sono consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica le categorie di motivi deducibili nel ricorso per cassazione; i motivi dell'impugnazione non vi rientrano.
Prevede l'inammissibilità dei motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono deducibili solo motivi riconducibili alle categorie tassative previste dall'art. 606, comma 1, c.p.p.; motivi estranei a tali categorie determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando un atto di impugnazione è riqualificato come ricorso per cassazione, il controllo di ammissibilità si concentra sulla riconducibilità dei motivi al paradigma del giudizio di legittimità, non sulla mera volontà di censurare la decisione di merito.
- La proposizione di motivi non consentiti in cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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