Cassazione Penale, Sentenza n. 2474/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Si contestava: (i) la mancata sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che le condotte riscontrate fossero episodiche o costituenti al più concorso nei reati fine; (ii) l'insufficienza delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratore per ritenere la detenzione di armi (artt. 2 e 7 l. 895/1967, art. 273 c.p.p.); (iii) l'assenza delle esigenze cautelari e la sproporzione della misura in carcere, chiedendo misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi in ordine all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alla detenzione di armi, ritenendo logica la valutazione dei locali usati come basi logistiche, delle modalità operative (ricezione, pesatura e confezionamento della cocaina), del ruolo stabile del ricorrente e della collaborazione della moglie. Ha inoltre ritenuto non decisiva ma compatibile la convergenza delle intercettazioni con le dichiarazioni di un collaboratore del 2015 circa il luogo di custodia delle armi. Ha respinto la censura sulle esigenze cautelari richiamando la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) e l'assenza di allegazioni idonee a superarla. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'organizzazione come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base della struttura organizzativa, delle basi logistiche e della ripartizione dei ruoli; la partecipazione è desumibile anche dalla reiterazione e modalità delle condotte, non solo dal mero numero di episodi.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
I reati "fine" di cessione/vendita di stupefacenti sono stati valorizzati come elementi indizianti significativi della intraneità del ricorrente alla compagine associativa.
Codice penale, art. 110
Contestato il concorso nei reati di detenzione illecita di armi; la valutazione del concorso è stata ritenuta fondata in relazione agli elementi probatori raccolti.
Legge 7 dicembre 1967, n. 895, artt. 2 e 7
Ricostruita la detenzione illecita di armi sulla base delle intercettazioni e della convergenza con dichiarazioni di collaboratore, la Corte ritiene la valutazione di merito logica e sottratta a sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità.
Codice di procedura penale, art. 309
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame; qui richiamata come titolo dell'impugnazione del provvedimento cautelare.
Codice di procedura penale, art. 273
Riferita in relazione alla valutazione delle prove e delle intercettazioni; la Corte ricorda che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamata nella contestazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto generiche le censure basate su questa norma senza allegazioni specifiche.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria; il ricorrente doveva fornire allegazioni precise per superare tale presunzione, cosa non avvenuta.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, commi 1-ter e 1-bis
Disposizioni sulla trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi allo stato cautelare.
Massime di principio
- La sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da elementi di struttura (locali adibiti a basi logistiche, ruoli ricorrenti, modalità operative) e non soltanto dal numero di episodi: condotte ripetute e organizzazione varano il quadro associativo.
- I rapporti di parentela tra indagati non escludono la partecipazione associativa; anzi possono rafforzare la pericolosità dell'organizzazione e non producono, di per sé, un effetto esimente.
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito e, salvo manifesta illogicità, non è sindacabile in cassazione.
- Esiste una presunzione relativa di necessità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); chi contesta la misura deve fornire allegazioni dettagliate e specifiche per superarla e dimostrare l'assenza del rischio di reiterazione o l'idoneità di una misura meno afflittiva.
- In sede di ricorso per cassazione contro decisioni di merito sul merito indiziario il controllo è limitato alla verifica della completezza e della logicità della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento libero delle prove.
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