Sentenza del 15/07/2016 n. 2085 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
CONVENZIONE TRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI Quote dovute per l'erogazione di servizi di interesse di più comuni - Contestazioni attinenti all'an ed al quantum della pretesa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il principio affermato, quando la controversia sulle quote convenzionali riguarda l’esistenza o l’ammontare della pretesa e deriva da atti autoritativi dell’amministrazione, la cognizione spetta al giudice amministrativo. Il testo non indica ulteriori dettagli sull’esito del merito, né identifica nominativamente le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le quote dovute, in forza di una convenzione tra più Comuni, per l’erogazione di servizi di interesse comune, in particolare per il funzionamento dello sportello unico associato per le attività produttive. La contestazione investiva sia l’an della pretesa, cioè l’esistenza stessa dell’obbligo di pagamento, sia il quantum, cioè la relativa misura. La questione principale esaminata era l’individuazione del giudice dotato di giurisdizione.
Norme richiamate
Convenzione tra Comuni per lo svolgimento associato di servizi
La convenzione costituisce la base dell’obbligo di contribuzione alle spese relative ai servizi comuni, come lo sportello unico associato per le attività produttive.
Principi sulla giurisdizione amministrativa in materia di atti autoritativi
Le controversie relative all’an o al quantum di quote richieste dall’amministrazione rientrano nella giurisdizione amministrativa quando la pretesa è espressione di poteri autoritativi, anziché di un semplice rapporto paritetico di natura privatistica.
Massime di principio
- Per stabilire il giudice competente non è sufficiente qualificare la richiesta come pagamento di una somma: occorre verificare se essa derivi dall’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione.
- Le contestazioni sull’esistenza dell’obbligo di contribuzione o sull’ammontare delle quote possono spettare al giudice amministrativo quando sono fondate su atti autoritativi adottati nell’ambito di una convenzione tra enti pubblici.
- Se invece la controversia riguarda esclusivamente l’adempimento di un’obbligazione paritetica e contrattuale, senza esercizio di poteri pubblici, la giurisdizione potrebbe spettare al giudice ordinario.
- La natura pubblica del servizio e il collegamento con una convenzione tra enti non sono, da soli, sufficienti: è decisivo il contenuto concreto dell’atto impugnato e il potere esercitato dall’amministrazione.
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