Sentenza del 10/11/2016 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: IRPEF Notifica o consegna dei motivi aggiunti entro il termine perentorio di 60 giorni. Inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015 in caso di sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario delegato dal dirigente. Applicabilità dell'IRPEF a carico del socio amministratore in caso di prelievo da parte di quest'ultimo di somme di denaro dal conto corrente della società di persone, a meno che le stesse non trovino puntuale giustificazione contabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l’ammissibilità dei motivi aggiunti, che devono essere notificati o consegnati secondo le forme previste dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 e nel termine perentorio di 60 giorni; dall’altro, la validità dell’avviso sottoscritto da un funzionario delegato dal dirigente e l’assoggettabilità a IRPEF delle somme prelevate dal socio amministratore dal conto corrente della società di persone. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare documentalmente che i prelievi costituivano il pagamento di un proprio credito verso la società e non compensi o redditi personali.
La decisione
I motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili se non proposti mediante notificazione ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c., tramite servizio postale o mediante consegna diretta all’Agenzia delle Entrate con ricevuta, entro il termine previsto. L’avviso di accertamento non è stato dichiarato nullo, poiché la sottoscrizione da parte di un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio è valida ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973; pertanto, la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non risultava applicabile a tale situazione. I prelievi effettuati dal socio amministratore sono stati considerati reddito imponibile, salvo prova puntuale e documentale dell’esistenza di un corrispondente credito personale verso la società. Nel complesso, la decisione ha favorito l’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I motivi aggiunti devono essere proposti entro il termine perentorio previsto e mediante forme idonee a garantire la notificazione o la consegna all’ufficio: notificazione secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c., servizio postale oppure consegna diretta con rilascio di ricevuta. Il mancato rispetto delle forme determina l’inammissibilità.
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio. La delega impedisce di configurare automaticamente la nullità dell’atto.
Art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente rientrano tra i redditi imponibili assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la qualificazione operata nella decisione.
Art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi derivanti da attività autonome occasionali costituiscono redditi diversi imponibili; la norma è richiamata in relazione alla possibile qualificazione fiscale dei prelievi effettuati dal socio amministratore.
Art. 95, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disposizione è richiamata nell’ambito della disciplina fiscale dei compensi e della loro documentazione e deducibilità, secondo i limiti applicabili al caso concreto.
Art. 56, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disposizione è richiamata per la determinazione del reddito d’impresa e per la rilevanza fiscale delle componenti reddituali accertate.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015
La pronuncia non determina la nullità dell’avviso quando l’atto è sottoscritto da un funzionario appartenente alla carriera direttiva e validamente delegato dal dirigente; la situazione è diversa da quella esaminata dalla Corte.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1915/2008
Il principio richiamato sostiene la rilevanza fiscale dei prelievi effettuati dal socio amministratore, salvo che egli dimostri con documentazione precisa che le somme corrispondono alla soddisfazione di un proprio credito verso la società.
Massime di principio
- Nel processo tributario il rispetto delle forme di notificazione e del termine perentorio per i motivi aggiunti è essenziale: una memoria depositata senza valida notifica o consegna all’ufficio può essere dichiarata inammissibile, anche se il contenuto è tempestivo.
- La sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario delegato non comporta di per sé la nullità dell’atto. Occorre verificare l’esistenza e l’ambito della delega, non invocare automaticamente la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.
- I prelievi personali effettuati dal socio amministratore dal conto della società possono essere riqualificati come reddito imponibile quando manca una causale societaria verificabile.
- Per escludere la tassazione dei prelievi, il socio deve fornire una prova analitica, coerente e documentale dell’esistenza di un proprio credito verso la società, con scritture contabili, causali, delibere o altra documentazione idonea.
- La mera annotazione contabile o la generica affermazione che le somme costituiscono rimborsi o restituzioni non è normalmente sufficiente se non è supportata da documentazione puntuale e temporalmente coerente.
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