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Sentenza

Sentenza del 26/10/2018 n. 4660 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni emesso per il recupero dell'imposta di registro relativa a un atto contenente più disposizioni di trasferimento di quote societarie. Sosteneva che l'atto costituisse un unico negozio complesso, soggetto a una sola imposta fissa ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, anziché una pluralità di negozi autonomi tassabili separatamente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania. Il Collegio ha ritenuto che l'atto contenesse più disposizioni autonome, ciascuna soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato quale base normativa dell'avviso di liquidazione; la controversia riguarda la corretta qualificazione e tassazione dell'atto secondo il suo contenuto giuridico.

  • Art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "nel caso di atti che contengono più disposizioni, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto"

    È stato applicato perché le cessioni di quote sono state considerate negozi distinti e autonomamente giustificati, con conseguente tassazione separata.

  • Art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È la disciplina invocata dal contribuente per sostenere l'applicazione di un'unica imposta agli atti complessi, ma la Commissione ha escluso che ricorressero i presupposti del negozio complesso.

  • Art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nell'avviso quale disposizione tariffaria applicabile alla tassazione dell'atto.

  • Art. 2252 del codice civile

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per evidenziare che l'effetto modificativo del contratto sociale deriva dal consenso di tutti i soci e non dalle singole cessioni di quote, che restano negozi autonomi.

Massime di principio

  • Quando un unico documento contiene più cessioni di quote societarie, non è sufficiente la contestualità o la presenza di un collegamento economico per ottenere una tassazione unica.
  • Le singole cessioni sono normalmente tassate separatamente se ciascuna ha una propria causa, propri cedenti e cessionari e può produrre effetti autonomi.
  • Il negozio complesso, soggetto a un'unica tassazione, ricorre solo quando le diverse disposizioni sono così strettamente interdipendenti da costituire un'unica operazione inscindibile, non quando si tratta di negozi collegati ma autonomi.
  • Nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, l'orientamento richiamato considera applicabile l'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con imposizione distinta per ciascuna cessione.
  • Per valutare casi analoghi occorre esaminare la struttura causale e gli effetti giuridici delle singole disposizioni, oltre alla loro eventuale autonomia soggettiva e negoziale.

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