Sentenza del 26/10/2018 n. 4660 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni emesso per il recupero dell'imposta di registro relativa a un atto contenente più disposizioni di trasferimento di quote societarie. Sosteneva che l'atto costituisse un unico negozio complesso, soggetto a una sola imposta fissa ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, anziché una pluralità di negozi autonomi tassabili separatamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania. Il Collegio ha ritenuto che l'atto contenesse più disposizioni autonome, ciascuna soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato quale base normativa dell'avviso di liquidazione; la controversia riguarda la corretta qualificazione e tassazione dell'atto secondo il suo contenuto giuridico.
Art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"nel caso di atti che contengono più disposizioni, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto"
È stato applicato perché le cessioni di quote sono state considerate negozi distinti e autonomamente giustificati, con conseguente tassazione separata.
Art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È la disciplina invocata dal contribuente per sostenere l'applicazione di un'unica imposta agli atti complessi, ma la Commissione ha escluso che ricorressero i presupposti del negozio complesso.
Art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato nell'avviso quale disposizione tariffaria applicabile alla tassazione dell'atto.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per evidenziare che l'effetto modificativo del contratto sociale deriva dal consenso di tutti i soci e non dalle singole cessioni di quote, che restano negozi autonomi.
Massime di principio
- Quando un unico documento contiene più cessioni di quote societarie, non è sufficiente la contestualità o la presenza di un collegamento economico per ottenere una tassazione unica.
- Le singole cessioni sono normalmente tassate separatamente se ciascuna ha una propria causa, propri cedenti e cessionari e può produrre effetti autonomi.
- Il negozio complesso, soggetto a un'unica tassazione, ricorre solo quando le diverse disposizioni sono così strettamente interdipendenti da costituire un'unica operazione inscindibile, non quando si tratta di negozi collegati ma autonomi.
- Nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, l'orientamento richiamato considera applicabile l'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con imposizione distinta per ciascuna cessione.
- Per valutare casi analoghi occorre esaminare la struttura causale e gli effetti giuridici delle singole disposizioni, oltre alla loro eventuale autonomia soggettiva e negoziale.
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