Sentenza del 26/10/2018 n. 3140 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Documento tardivamente prodotto in primo grado - Acquisibilità dello stesso in sede di appello - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2005, contestando, tra l'altro, la validità della notificazione, l'acquisizione in primo grado di documenti prodotti tardivamente, la prescrizione del credito, la decadenza dalla notificazione della cartella, la determinazione di interessi e aggi, nonché vizi del ruolo e della cartella. In particolare, sosteneva che gli avvisi di accertamento fossero stati provati mediante documentazione depositata dalla Regione oltre il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 e che il credito fosse prescritto, essendo decorso il termine triennale applicabile alla tassa automobilistica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le censure sulla notificazione della cartella e ha ritenuto acquisibile in appello la documentazione tardivamente prodotta in primo grado, poiché la contribuente ne aveva avuto conoscenza e aveva potuto difendersi. Ha tuttavia accolto il motivo relativo alla prescrizione: gli avvisi di accertamento, notificati entro l'11 novembre 2008 e non impugnati, sono divenuti definitivi il 10 febbraio 2009; il successivo atto interruttivo avrebbe dovuto essere notificato entro il 9 febbraio 2012, mentre la cartella è stata notificata il 2 agosto 2012. Il credito era quindi prescritto. L'appello è stato accolto, con conseguente accoglimento del ricorso originario e annullamento della pretesa; le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella è stata ritenuta valida, essendo stata eseguita dall'ufficiale della riscossione mediante deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa. La giurisprudenza ammette inoltre la notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
L'eventuale vizio della notificazione non può essere dichiarato quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
Artt. 7 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992
Il documento prodotto tardivamente in primo grado può essere utilizzato in appello quando sia già entrato nella disponibilità della controparte, che abbia avuto la possibilità di conoscerlo e contestarlo. La tardività formale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità.
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
La Regione ha richiamato la possibilità di produrre documenti in appello; tale disposizione è stata considerata coerente con l'acquisibilità della documentazione già conosciuta dalla controparte.
Art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito nella Legge n. 60/1986
La disciplina prevede il termine di prescrizione applicabile al credito relativo alla tassa automobilistica. La definitività dell'accertamento non trasforma il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La contribuente ne ha invocato l'applicazione per sostenere la decadenza dalla notificazione della cartella; il giudice non ha deciso la questione perché ha accolto l'appello per prescrizione.
Art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
La contribuente ha contestato la sottoscrizione del ruolo e l'indicazione del responsabile del procedimento; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento per prescrizione.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese sono state compensate in entrambi i gradi, anche in considerazione del mutamento giurisprudenziale intervenuto dopo la decisione di primo grado.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva produce solo l'irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
La mancata impugnazione dell'accertamento lo rende definitivo e non più contestabile nel merito, ma lascia invariato il termine breve di prescrizione previsto per il tributo. Occorre quindi un atto interruttivo entro tale termine.
Massime di principio
- La produzione tardiva di un documento in primo grado non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità in appello se il documento era già presente nel fascicolo ed era conoscibile dalla controparte, che aveva potuto articolare le proprie difese.
- La definitività di un avviso di accertamento per mancata impugnazione rende irretrattabile la pretesa, ma non converte automaticamente il termine breve di prescrizione del tributo nel termine ordinario decennale.
- Per verificare la prescrizione occorre calcolare la data di definitività dell'atto e verificare se, entro il termine prescrizionale applicabile, sia stato notificato un valido atto interruttivo.
- La tempestiva impugnazione della cartella può sanare eventuali vizi della notificazione quando dimostri che l'atto ha raggiunto il suo scopo e il contribuente ha potuto difendersi.
- Quando il giudice accoglie una ragione autonoma e decisiva, come la prescrizione, può dichiarare assorbite le ulteriori contestazioni relative a notifica, ruolo, interessi, decadenza e sottoscrizione.
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