Sentenza del 26/10/2018 n. 2483 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fatturazione - emissione di fattura a società del medesimo gruppo - società residenti in Italia - assenza di ricarico - antieconomicità dell'operazione - non sussiste - applicazione del transfer pricing interno - non è possibile. Manutenzione straordinaria di immobile in locazione - spese - ammortamento - è possibile - previsione contrattuale - spese a carico di altro soggetto - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la fattura emessa da una società italiana nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, anch'essa residente in Italia, per la cessione di merce senza applicazione di un ricarico, quindi a prezzo di costo. L'Amministrazione finanziaria aveva considerato l'operazione antieconomica e rettificabile sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento interni. Dall'altro lato, riguardava la deducibilità mediante ammortamento delle spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione sostenute dalla contribuente per un immobile condotto in locazione, sebbene il contratto prevedesse che tali costi fossero a carico della società proprietaria.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta sui punti oggetto della controversia. La vendita infragruppo a prezzo di costo non è stata ritenuta, di per sé, antieconomica e non è stata considerata rettificabile applicando la disciplina del transfer pricing interno tra società residenti in Italia. È stato inoltre riconosciuto che le spese straordinarie sostenute dalla società locataria per la ristrutturazione dell'immobile, purché effettivamente sostenute, documentate e regolarmente fatturate alla contribuente, possono essere ammortizzate. La circostanza che il contratto di locazione ponesse tali costi a carico del proprietario non è stata ritenuta decisiva ai fini fiscali.
Norme richiamate
Disciplina dei prezzi di trasferimento
La disciplina del transfer pricing non può essere applicata automaticamente alle operazioni tra società residenti in Italia per correggere un prezzo infragruppo privo di ricarico, in assenza di una specifica dimostrazione dell'antieconomicità dell'operazione e dei presupposti normativi per la rettifica.
Norme fiscali sull'ammortamento dei costi pluriennali
Le spese straordinarie sostenute dal conduttore per la ristrutturazione di un immobile utilizzato nell'attività d'impresa possono essere capitalizzate e ammortizzate quando risultano effettivamente sostenute, documentate e riferibili all'immobile, anche se il contratto attribuisce civilisticamente l'obbligo di sostenerle al proprietario.
Massime di principio
- La cessione infragruppo a prezzo di costo non è automaticamente antieconomica: l'Amministrazione deve dimostrare concretamente che l'operazione sia priva di razionalità economica o diretta a trasferire indebitamente reddito.
- Il transfer pricing non può essere utilizzato in modo generalizzato per rettificare operazioni tra società entrambe residenti in Italia, se manca una base normativa applicabile e una puntuale prova dello scostamento fiscalmente rilevante.
- L'assenza di un ricarico può essere giustificata da strategie commerciali, rapporti di gruppo, esigenze organizzative o altre ragioni economiche; è comunque opportuno conservare documentazione che ne spieghi la logica.
- Le spese straordinarie sostenute dal locatario per un immobile utilizzato nell'attività possono essere ammortizzate se sono effettive, inerenti, documentate e produttive di utilità pluriennale.
- La ripartizione contrattuale delle spese tra proprietario e conduttore rileva nei rapporti civilistici, ma non esclude automaticamente la deducibilità fiscale del costo sostenuto dal soggetto che lo ha effettivamente pagato e correttamente contabilizzato.
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