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Sentenza

Sentenza del 26/10/2018 n. 7431 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento parziale - Iniziativa - Uffici titolari del relativo potere - Finalità - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento parziale in materia di IVA, adottato da un ufficio fiscale. La questione consiste nello stabilire se tale accertamento possa essere avviato autonomamente dall'ufficio titolare del potere di accertamento totale oppure su iniziativa di un altro ufficio, e se possa fondarsi anche sul metodo induttivo nonostante il contribuente disponga di una contabilità formalmente regolare.

La decisione

L'accertamento parziale è stato ritenuto legittimo. Esso può essere promosso sia d'ufficio dall'organo competente per l'accertamento totale sia su iniziativa di un altro ufficio. Non costituisce un procedimento autonomo rispetto alle ordinarie forme di accertamento previste dalla normativa tributaria, ma una modalità procedurale finalizzata alla tempestiva emersione di imponibile. Di conseguenza, può utilizzare anche il metodo induttivo e può essere emesso persino in presenza di una contabilità formalmente regolare.

Norme richiamate

  • Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973

    La norma consente l'accertamento d'ufficio e costituisce il riferimento per l'esercizio dei poteri di accertamento anche quando l'Amministrazione procede mediante strumenti non ordinari o parziali, purché ricorrano i presupposti di legge.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Le regole generali dell'accertamento delle imposte sui redditi si applicano anche all'accertamento parziale, che non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale.

  • d.P.R. n. 633/1972

    Le disposizioni in materia di IVA consentono che l'accertamento parziale segua le ordinarie regole dell'accertamento, compreso il ricorso al metodo induttivo quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale non è limitato all'iniziativa dell'ufficio che normalmente procede all'accertamento complessivo: può essere attivato anche a seguito delle segnalazioni o dell'iniziativa di un altro ufficio.
  • La qualificazione dell'accertamento come parziale non esclude l'utilizzo del metodo induttivo; l'Amministrazione può ricostruire imponibile e imposta sulla base di presunzioni e altri elementi, se adeguatamente motivati.
  • La regolarità formale della contabilità non impedisce automaticamente l'accertamento induttivo, qualora emergano elementi attendibili che mettano in dubbio la completezza o veridicità dei dati dichiarati.
  • L'accertamento parziale è uno strumento di emersione tempestiva di imponibile e non preclude necessariamente ulteriori controlli o accertamenti, purché siano rispettati i limiti e le garanzie previsti dalla legge.
  • In una situazione analoga, occorre verificare soprattutto la competenza dell'ufficio, la concreta esistenza degli elementi presuntivi utilizzati, la motivazione dell'atto e il rispetto delle regole procedurali applicabili.

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