Sentenza n. 8886/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, Giudice Dott.-OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 16.11.2021, notificata in data 25.07.2025, passata in giudicato, con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, avente a oggetto la ricostruzione della carriera, il corretto inquadramento stipendiale e il pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera secondo il principio di non discriminazione previsto dalla direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009, del d.lgs. n. 297/1994 e del precedente decreto di ricostruzione, nonché il diritto all’inquadramento nella corretta fascia stipendiale e al pagamento di somme arretrate, ratei di tredicesima, differenze sullo stipendio mensile e interessi. La ricorrente ha rappresentato che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, al giudicato e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né documentato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero per mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, pur costituita, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento; pertanto, sono rimasti non contestati i fatti allegati dalla ricorrente circa il mancato pagamento delle somme dovute. Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a garantire al vincitore gli effetti pratici della pronuncia giurisdizionale e impone all’Amministrazione di conformarsi puntualmente al giudicato, senza discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento e con una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità esecutive. Il Ministero è stato ordinato di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla ricostruzione della carriera secondo il principio di non discriminazione, all’inquadramento nella terza fascia stipendiale dal 2013/2014 con anzianità di servizio pari a 11 anni, 10 mesi e 16 giorni, e al pagamento delle somme stabilite dal giudicato, inclusi gli importi retributivi, i ratei di tredicesima, gli interessi e il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, ove non già corrisposti. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per i successivi trenta giorni su istanza della parte. È stata inoltre disposta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora in caso di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato, commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’attuazione concreta degli obblighi derivanti dalla pronuncia giurisdizionale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto essa decorre dalla scadenza del termine assegnato in sentenza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato
Il giudizio di ottemperanza comprende la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi conformativi e pecuniari derivanti dalla pronuncia da eseguire.
Direttiva 1999/70/CE
principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE
La sentenza ottemperanda aveva imposto la ricostruzione della carriera nel rispetto del principio di non discriminazione, con conseguente corretto inquadramento stipendiale.
CCNL scuola 2006/2009
previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009
La sentenza del giudice ordinario ne aveva disposto la disapplicazione nella parte rilevante per la ricostruzione della carriera.
d.lgs. n. 297/1994
previa disapplicazione ... del D.Lgs. n. 297/04
Il giudicato richiamato imponeva la disapplicazione della disciplina legislativa indicata nella sentenza ottemperanda, nella parte rilevante per il riconoscimento dell’anzianità e dell’inquadramento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento effettivo e concreto degli effetti favorevoli della pronuncia passata in giudicato, verificando se l’Amministrazione obbligata abbia dato puntuale esecuzione al relativo dictum.
- L’Amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto di una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
- La mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione costituita, dei fatti allegati dal ricorrente circa l’inesecuzione del giudicato, unitamente all’assenza di documentazione dell’adempimento, consente al giudice dell’ottemperanza di accertare l’inottemperanza.
- In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere e prevedendo l’intervento sostitutivo per un ulteriore termine, anche con facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l’esecuzione del giudicato e può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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