Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione al decreto del G.U.P. che aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 2955/21 R.G. GIP. Il rigetto era fondato sulla mancata prova dell'impossibilità di ottenere la certificazione consolare richiesta dall'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002: il ricorrente aveva prodotto solo un'autocertificazione di assenza di redditi esteri e aveva inviato la richiesta di certificazione al Consolato pakistano lo stesso giorno della presentazione dell'istanza, senza ottenere risposta. In cassazione il ricorrente deduceva violazione delle norme del d.P.R. n. 115/2002 e sosteneva che, avendo documentato la richiesta al Consolato e non avendo ricevuto risposta, la sua autocertificazione doveva essere valorizzata (richiamando anche la sentenza n. 157/2021 della Corte costituzionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali nella proposizione dell'impugnazione: il ricorrente aveva seguito le modalità del rito civile (notifica e deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione) mentre, secondo la giurisprudenza e la normativa applicabile, i ricorsi relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (regolamento sul patrocinio a spese dello Stato)
art. 79, comma 2; art. 94, comma 2; art. 99
Art. 79 comma 2 richiede l'allegazione della documentazione reddituale e consolare; l'art. 94 comma 2 disciplina l'uso dell'autocertificazione e le ipotesi in cui è necessario il certificato consolare. La Corte valorizza che l'onere di allegazione della certificazione consolare (o della prova dell'impossibilità di ottenerla) grava sul richiedente.
Codice di procedura penale
art. 582; art. 583; art. 591 comma 1 lett. c); art. 616
Gli artt. 582 e 583 c.p.p. individuano la cancelleria competente per il deposito del ricorso contro provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 591 comma 1 lett. c) prevede l'inammissibilità per inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di impugnazione. L'art. 616 consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) in caso di responsabilità per l'impugnazione inammissibile.
Sentenze della Corte costituzionale
sent. n. 157/2021; sent. n. 186/2000
La sentenza n. 157/2021 è stata richiamata dal ricorrente a sostegno del valore delle autocertificazioni; la sentenza n. 186/2000 è richiamata dal Collegio in tema di valutazione della colpa per l'irrogazione della sanzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale: gli atti di impugnazione devono essere depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (artt. 582 e 583 c.p.p.); il mancato rispetto di queste modalità può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'onere di allegazione della certificazione consolare richiesta dall'art. 79 d.P.R. 115/2002 grava sul richiedente; l'autocertificazione ha valore ma non sostituisce automaticamente la documentazione consolare salvo che sia dimostrata l'effettiva impossibilità di ottenere il certificato.
- Se si invia una richiesta di certificazione consolare, è importante conservare e documentare tempestivamente l'invio (ricevute, PEC, fax, prova di consegna) e, se possibile, segnalare al giudice l'avvenuto sollecito o l'impossibilità di ottenere risposta entro i termini rilevanti.
- L'urgenza derivante da fissazione dell'udienza (es. udienza preliminare imminente dopo avvicendamento del difensore) può giustificare la produzione dell'autocertificazione in luogo del certificato consolare solo se si dimostra concretamente l'impossibilità di procurare la certificazione in tempo utile.
- La mancata osservanza delle regole di forma e procedura può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanne al pagamento delle spese e di somme a titolo di Cassa delle Ammende; pertanto in casi dubbi è essenziale seguire la procedura penale prevista o chiedere ausilio immediato al difensore.
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