Cassazione Penale, Ordinanza n. 28768/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Il ricorso era affidato a un motivo unico: si denunciavano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse riconosciuto elementi favorevoli quali incensuratezza, giovane età e dichiarazioni confessorie, ma li avesse poi irragionevolmente subordinati a elementi sfavorevoli, senza adeguata coerenza logica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse stato congruamente motivato dalla Corte territoriale sulla base di elementi ostativi rilevanti: il consistente quantitativo di cocaina (417,33 grammi), l'elevata purezza della sostanza, la presenza di strumenti per pesatura e confezionamento, la somma di denaro rinvenuta e, nel complesso, il quadro sintomatico di un inserimento radicato nel traffico di stupefacenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando l'assenza di colpa quale presupposto non ravvisato. La condanna di merito è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione di cocaina ai fini di spaccio posta a base della condanna confermata in appello
art. 62-bis c.p.
circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa e legittimamente negate dal giudice di merito
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione e valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, richiamati a sostegno della motivazione sul diniego delle attenuanti
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il principio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- In presenza di elementi di particolare gravità del fatto, come notevole quantità di stupefacente, elevata purezza, strumenti di confezionamento e disponibilità di denaro, è legittimo ritenere tali dati prevalenti su profili personali favorevoli dell'imputato.
- La motivazione sul bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli deve essere valutata nel suo complesso: se il ragionamento del giudice di merito è consequenziale e non illogico, il controllo di legittimità non può sostituirsi a quello di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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