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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 2388 - Comm. Trib. Prov. Catania

Diniego di autotutela - Silenzio sull'istanza - Sindacabilità del Giudice tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il rifiuto dell’Amministrazione di annullare in autotutela il provvedimento impositivo, chiedendo al giudice tributario di verificare la legittimità del diniego e, in sostanza, di riesaminare la pretesa tributaria originaria. La sentenza chiarisce però che il giudice può sindacare il diniego soltanto con riferimento a eventuali profili di illegittimità propri del rifiuto e alla presenza di ragioni di rilevante interesse generale che possano giustificare l’esercizio dell’autotutela, senza trasformare tale rimedio in uno strumento ordinario di tutela dei diritti individuali del contribuente.

La decisione

Il diniego di autotutela non può essere contestato per ottenere una nuova valutazione nel merito dell’atto impositivo. Il potere di autotutela è caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e il giudice tributario può intervenire solo per verificare l’eventuale illegittimità del rifiuto, in presenza di ragioni di rilevante interesse generale. Ne consegue il rigetto della pretesa del contribuente diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impositivo attraverso l’impugnazione del diniego di autotutela.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 1994, n. 564

    La disciplina dell’autotutela tributaria attribuisce all’Amministrazione il potere di annullare o revocare i propri atti in presenza dei presupposti previsti, ma non riconosce al contribuente un diritto individuale incondizionato all’annullamento.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2017

    L’autotutela tributaria si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali dell’Amministrazione e non costituisce uno strumento ordinario di tutela dei diritti individuali del contribuente.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 21146 del 2018

    Il sindacato del giudice tributario sul diniego di autotutela è limitato ai profili di illegittimità del rifiuto e alla verifica dell’esistenza di ragioni di rilevante interesse generale, senza riesaminare liberamente il merito dell’atto impositivo.

Massime di principio

  • L’istanza di autotutela non sostituisce i normali mezzi di impugnazione dell’atto tributario e non consente di riaprire indefinitamente i termini per contestare la pretesa fiscale.
  • Il diniego, anche tacito, di autotutela è sindacabile solo entro limiti ristretti: il giudice verifica la legittimità del rifiuto, non procede automaticamente a una nuova decisione sul merito dell’imposizione.
  • Per ottenere un intervento giudiziale sul diniego occorre evidenziare specifiche ragioni di illegittimità e un rilevante interesse generale, non la sola lesione dell’interesse personale del contribuente.
  • L’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nella scelta se esercitare o meno l’autotutela; pertanto, la mera esistenza di un possibile errore nell’atto impositivo non comporta necessariamente l’obbligo di annullamento.
  • La contestazione dell’imposta deve normalmente essere proposta nei termini e con gli strumenti processuali ordinari, senza confidare esclusivamente sull’istanza di autotutela.

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