Cassazione Penale, Sentenza n. 28665/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto su una nave da diporto e sulla relativa licenza di navigazione, nell'ambito di un'indagine per violazioni doganali richiamate come reato di cui agli artt. 78, 80, 87 e 88, comma 2, lett. e), d.lgs. 141/2024. Il tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta dell'indagato per carenza di interesse, rilevando che il bene sequestrato non era di sua proprietà ma di una società estera. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che, pur non essendo titolare del bene, aveva interesse concreto a ottenere la rimozione del vincolo cautelare e l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti del sequestro, poiché l'esito favorevole del riesame, alla luce di nuove prove prodotte, avrebbe potuto incidere sulla sua posizione processuale fino a favorire una possibile archiviazione. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza del tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio affermato successivamente dalle Sezioni Unite secondo cui anche l'indagato può proporre riesame avverso il sequestro preventivo soltanto se alleghi un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo, cioè un pregiudizio da eliminare o attenuare su una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento. Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato tale interesse in modo specifico, limitandosi a dedurre che l'eventuale accoglimento del riesame avrebbe potuto riflettersi favorevolmente sul procedimento penale e sull'archiviazione. Tale prospettazione è stata ritenuta insufficiente, perché l'interesse non può consistere nel mero auspicato effetto probatorio o processuale sul merito dell'indagine, ma deve riferirsi agli effetti tipici del sequestro. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali; non è stata applicata la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 78 d.lgs. 141/2024
Norma richiamata come base della contestazione penale a carico dell'indagato.
art. 80 d.lgs. 141/2024
Norma richiamata come parte della contestazione penale a carico dell'indagato.
art. 87 d.lgs. 141/2024
Norma richiamata come parte della contestazione penale a carico dell'indagato.
art. 88, comma 2, lett. e) d.lgs. 141/2024
Norma richiamata come parte della contestazione penale a carico dell'indagato.
art. 61 c.p.p.
Estende all'indagato la legittimazione processuale riconosciuta all'imputato nei casi previsti dalla legge.
art. 322 c.p.p.
Individua i soggetti legittimati a chiedere il riesame del sequestro preventivo, rilevando ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 324 c.p.p.
Norma richiamata nel ricorso quale disciplina del riesame del sequestro preventivo.
art. 568, comma 3, c.p.p.
Rilevante per la legittimazione a proporre impugnazione, che deve essere espressamente riconosciuta dalla legge.
art. 568, comma 4, c.p.p.
La proposizione dell'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile se proposta da soggetto non legittimato o privo di interesse.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di riesame contro un sequestro preventivo è ammissibile solo se il soggetto che la propone è non soltanto legittimato dalla legge, ma anche titolare di un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo reale.
- Per l'indagato non proprietario del bene sequestrato, l'interesse non può essere fatto coincidere con un generico vantaggio difensivo nel procedimento principale o con la mera aspettativa che il dissequestro favorisca l'archiviazione; occorre invece allegare un pregiudizio attuale riferito a una situazione giuridica soggettiva tutelata.
- L'interesse rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione contro il sequestro deve riguardare gli effetti tipici della misura reale, cioè l'indisponibilità del bene, e non un preteso riflesso probatorio sul merito dell'accusa.
- In materia di impugnazioni cautelari reali, la legittimazione processuale e l'interesse ad impugnare sono requisiti distinti e concorrenti: la sola legittimazione astratta non basta a rendere ammissibile il gravame.
- Quando al momento della proposizione del ricorso esista un contrasto giurisprudenziale sulla questione, la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, difettando il profilo di colpa richiesto dall'art. 616 c.p.p.
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