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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14512/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 99, 157, 160, 161 c.p. e 129 c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione del reato intervenuta prima della decisione in appello (con decorrenza al 30/04/2019). Sosteneva che la recidiva contestata non poteva aumentare la pena oltre il cumulo delle pene delle precedenti condanne (pari a 11 mesi), pertanto il termine di prescrizione doveva essere calcolato sulla base della pena massima così determinata (6 anni e 11 mesi), decorrente dalla sentenza di primo grado del 30/05/2012, e dunque estinto prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio secondo cui l'aumento di pena per la recidiva è limitato dal "cuneo quantitativo" dell'art. 99, comma 6, c.p., che non consente un aumento superiore al cumulo delle pene precedenti (anche computando le pene pecuniarie convertite ex art.135 c.p.). Tenuto conto della precedente condanna a 11 mesi, il termine di prescrizione massimo decorrente dalla sentenza del 30/05/2012 era di 6 anni e 11 mesi, scaduto il 30/04/2019. Non essendovi atti interruttivi anteriori (il decreto di citazione in appello è del 20/06/2019), il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    L'aumento di pena per la recidiva va considerato per il calcolo della pena edittale rilevante ai fini della prescrizione, ma è soggetto al limite del comma 6: l'incremento non può superare il cumulo delle pene delle precedenti condanne.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma citata tra le disposizioni richiamate relative alla determinazione della pena e ai concorsi, valutata nel contesto del calcolo della prescrizione in presenza di recidiva.

  • art. 160 cod. pen.

    Richiamata come parte del quadro normativo in tema di recidiva e determinazione della pena base rilevante per il calcolo della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamata tra le norme sul trattamento della recidiva e sui criteri di determinazione della pena per il corretto computo della prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in relazione alla declaratoria di prescrizione e ai termini processuali; il vizio denunciato riguardava l'omessa pronuncia sulla prescrizione intervenuta prima della decisione in appello.

  • art. 135 cod. pen.

    Richiamata dai precedenti giurisprudenziali: le pene pecuniarie convertite in pena detentiva concorrono al cumulo delle precedenti condanne ai fini del limite imposto dall'art. 99, comma 6.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176

    Richiama la norma procedurale in base alla quale si è svolto il procedimento; non incide sul principio sostanziale applicato dalla Corte in tema di prescrizione e recidiva.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione si prende in considerazione la pena massima applicabile in concreto, tenendo conto dell'aumento previsto per la recidiva, ma tale aumento è limitato dal comma 6 dell'art. 99 c.p.: non può superare il cumulo delle pene delle precedenti condanne.
  • Quando la prescrizione è intervenuta prima della decisione di grado successivo e non sono intervenuti atti interruttivi validi anteriori alla sua scadenza, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
  • Nel computo del limite imposto dall'art. 99, comma 6, devono essere considerate anche le pene pecuniarie ragguagliate a pena detentiva ai sensi dell'art. 135 c.p.
  • La decorrenza del termine di prescrizione può ricominciare dalla sentenza di primo grado; è fondamentale verificare le date degli atti interruttivi (es. decreto di citazione in appello) rispetto alla scadenza del termine di prescrizione.
  • Difensori: calcolare sempre preventivamente la prescrizione tenendo conto del "tetto" dell'art. 99, comma 6, e monitorare gli atti processuali utili ad interrompere la prescrizione. Accusa: curare tempestivamente gli atti interruttivi per evitare l'estinzione per prescrizione.

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