Cassazione Penale, Sentenza n. 27908/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per truffa. Il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione dell'attendibilità delle persone offese e degli elementi di riscontro, ritenuti dalla difesa congetturali o eterogenei; (2) violazione degli artt. 640 c.p. e 192 c.p.p. per insussistenza di artifici e raggiri causalmente connessi alle singole dazioni, che sarebbero state compatibili con una mera attività consulenziale; (3) violazione dell'art. 124 c.p. e vizio di motivazione sulla tempestività della querela, con contestazione del dies a quo e della supposta tardività; (4) violazione degli artt. 81, 133 e 640 c.p. e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla mancata contestazione di una condotta continuata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché incentrato su censure di merito già disattese con motivazione ampia e coerente dalla doppia conforme e perché la violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta per contestare la valutazione degli elementi di prova. Ha dichiarato il secondo motivo non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché le doglianze su artifici/raggiri e nesso con le dazioni non risultavano specificamente dedotte in appello. Ha ritenuto il terzo motivo generico e infondato, richiamando il principio secondo cui il termine per querela decorre dalla piena conoscenza del fatto-reato e che l'onere di provare la tardività grava su chi la eccepisce. Ha reputato il quarto motivo manifestamente infondato, osservando che la pena era prossima ai minimi edittali, già mitigata dalle attenuanti generiche, e che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'aumento per continuazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
individua il reato contestato; la Corte richiama la necessità di accertare artifici o raggiri e il nesso causale con il profitto/dazioni, ma ritiene inammissibili o infondate le censure che mirano a rivalutare il merito.
art. 192 c.p.p.
la disposizione non consente in cassazione di censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili; le doglianze sulla credibilità dei dichiaranti e sui riscontri sono inammissibili se richiedono una rivalutazione del merito.
art. 124 c.p.
il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, da parte della persona offesa; il mero sospetto non basta e la tardività va provata rigorosamente da chi la deduce.
art. 81 c.p.
richiamato per l'aumento di pena in presenza di più episodi unificati dal medesimo disegno criminoso, desumibile dall'imputazione e dagli accertamenti di merito.
art. 133 c.p.
richiamato come parametro di commisurazione della pena; quando la pena è contenuta e prossima ai minimi edittali, la motivazione può essere sintetica se dà conto dell'adeguatezza e della gravità del fatto.
art. 606, comma 3, c.p.p.
preclude in cassazione la deduzione di questioni non previamente prospettate in appello, per evitare che si censuri la motivazione su punti non sottoposti al giudice di secondo grado.
art. 611, comma 1, c.p.p.
richiamato per la trattazione scritta del ricorso.
art. 616 c.p.p.
regola la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione dell'art. 192 c.p.p., quando la doglianza mira in sostanza a contrapporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella sorretta da motivazione immune da vizi logici.
- Le censure che introducono per la prima volta in cassazione questioni di merito non dedotte con i motivi di appello sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché la Corte di cassazione non può essere investita del controllo su punti rimasti estranei al giudizio di secondo grado.
- In materia di truffa, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito individua artifici e raggiri, il loro effetto decettivo e i riscontri probatori individualizzanti, senza che sia necessario aderire alla diversa qualificazione difensiva dei fatti come mera attività lecita o consulenziale.
- La querela è tempestiva se proposta entro il termine decorrente dal momento in cui la persona offesa acquisisce piena e concreta conoscenza del fatto-reato; il termine non decorre dal mero sospetto e la tardività deve essere provata rigorosamente da chi la eccepisce.
- La motivazione sulla pena può essere sintetica quando la sanzione irrogata è prossima o inferiore alla media edittale e il giudice richiama, anche per relationem, i criteri di cui all'art. 133 c.p.; una più analitica giustificazione è richiesta soprattutto per pene sensibilmente superiori alla media.
- L'aumento di pena per continuazione è legittimo quando la pluralità delle condotte e il medesimo disegno criminoso emergono dalla contestazione e dall'accertamento di merito, anche se il giudice individua la pena base in modo unitario per episodi sostanzialmente sovrapponibili.
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