Sentenza n. 3406/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento 1) della Determinazione Dirigenziale N. Reg. Gen. 288 del 13.03.2024 di inottemperanza all’ordinanza a demolire e acquisizione gratuita al patrimonio comunale, notificata ai ricorrenti in data 20 marzo 2024; 2) di ogni altro atto connesso al precedente, anteriore e/o successivo, prodromico al predetto ivi comprese le ordinanze/determinazioni richiamate nella Determinazione del Comune di Frascati sopra indicata ed oggi parimente impugnata ivi compresa Ordinanza Comune di Frascati Cat. 6 Classe 3 Partenza Prot. N. 0021731 del 18.04.2023 (Rif.. AB 11/2005).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dell'area di sedime e delle aree pertinenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale con cui, accertata la mancata demolizione delle opere abusive, il Comune ne ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Il ricorso non articolava motivi separati e si fondava essenzialmente sull'assunto che fossero ancora pendenti: da un lato, l'impugnazione del diniego di condono relativo alle opere, risalente al 2005; dall'altro, l'appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione del 18 aprile 2023. I ricorrenti sostenevano quindi che il Comune non avrebbe potuto procedere all'acquisizione. Nel giudizio è inoltre emerso che il ricorso straordinario indicato dai ricorrenti era stato proposto prima del diniego di condono e riguardava invece due ordinanze di sospensione dei lavori; quanto all'appello contro la sentenza sull'ordinanza di demolizione, il Consiglio di Stato aveva respinto l'istanza cautelare rilevando la possibile inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a., in ragione della mera riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado. I ricorrenti non hanno formulato specifiche censure contro la determinazione di acquisizione né hanno chiarito quali doglianze, proposte contro l'ordinanza di demolizione, avrebbero inciso sulla legittimità dell'atto successivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rilevato che la dedotta impugnazione del diniego di condono del 2005 non era stata provata ed era smentita dalla documentazione comunale: il ricorso straordinario del 5 agosto 2005 era anteriore al diniego del 3 ottobre 2005 e riguardava esclusivamente due ordinanze di sospensione dei lavori. Ha poi considerato che, nel giudizio di appello contro la sentenza che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, non risultavano intervenuti provvedimenti idonei a incidere sulla situazione, essendo stata respinta la domanda cautelare dal Consiglio di Stato per la genericità e la possibile inammissibilità dell'appello. Anche ipotizzando la rilevanza delle doglianze contro l'ordinanza di demolizione, il TAR ha osservato che esse non erano state riprodotte nel ricorso e si risolvevano nella non provata pendenza del giudizio sul diniego di condono. Il ricorso è stato quindi ritenuto carente di allegazioni e di specifiche critiche alla determinazione di acquisizione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disposizione costituisce il fondamento del provvedimento comunale di acquisizione gratuita al patrimonio dell'ente delle opere abusive e dell'area interessata, adottato a seguito dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 101, comma 1, c.p.a.
il quale impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo
In appello è necessario contestare specificamente le ragioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure formulate in primo grado può determinare l'inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- La mera pendenza di un giudizio relativo a un atto presupposto non impedisce automaticamente l'adozione del provvedimento conseguente, quando non sia dimostrata l'esistenza di una misura cautelare o di una decisione idonea a sospendere o travolgere gli effetti dell'atto presupposto.
- L'impugnazione di un provvedimento di acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione deve contenere specifiche censure rivolte alla determinazione acquisitiva; il generico richiamo alle contestazioni formulate contro l'ordinanza di demolizione non è sufficiente.
- La parte che deduce la pendenza di un giudizio amministrativo deve fornire adeguata prova dell'instaurazione e dell'oggetto del giudizio; una diversa ricostruzione documentale non contestata può essere posta a fondamento della decisione.
- L'appello amministrativo deve contenere una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata; la pedissequa riproduzione dei motivi di primo grado, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, può comportare l'inammissibilità del gravame.
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