Cassazione Penale, Ordinanza n. 04685/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla mancata concessione della particolare tenuità del fatto resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto palesemente generico perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva negato l'istituto valorizzando l'abitualità del reato in ragione di tre precedenti condanne analoghe e della violazione di una misura di prevenzione, per fatti di medesima indole.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando la motivazione del giudice di merito valorizza l'abitualità del reato, desunta da precedenti analoghi e da ulteriori condotte di medesima indole.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico la decisione impugnata senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a base del diniego della causa di non punibilità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione di abitualità del reato può essere fondata su precedenti condanne analoghe e sulla commissione di ulteriori fatti di medesima indole, ostando al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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