Sentenza del 15/09/2016 n. 4672 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta comunale sulla pubblicità - Insegne di distributori automatici - Rapporto di pertinenza con la sede produttiva - Non sussiste - Diritto di esenzione dall'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che le insegne apposte sui distributori automatici dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 507/1993, in quanto riferibili all'attività commerciale esercitata dalla società e, secondo la prospettazione difensiva, collegate alla sua sede o comunque alla sede dell'impresa. La questione decisiva riguardava la riconducibilità dei distributori automatici alla nozione di insegna dell'esercizio e l'esistenza di un rapporto di pertinenza con la sede produttiva o effettiva della società.
La decisione
La pretesa di esenzione è stata esclusa. L'esenzione riguarda le insegne che identificano e rendono visibile il luogo in cui viene concretamente esercitata l'attività, cioè la sede legale o effettiva dell'impresa, ove si svolgono le attività amministrative e direttive o operano gli organi e i dipendenti. I distributori automatici, essendo dislocati in luoghi diversi e non costituendo la sede effettiva dell'attività sociale, non possono essere considerati insegne esenti. È stato escluso anche un rapporto pertinenziale tra ciascun distributore e la sede della società, in ragione della loro ampia diffusione territoriale. Ne consegue la debenza dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne dell'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi
L'esenzione è riferita alle insegne che contraddistinguono la sede o il luogo effettivo in cui l'attività viene esercitata. Non si applica automaticamente a qualsiasi supporto o impianto recante il nome o il marchio dell'impresa, soprattutto quando l'impianto è collocato in luoghi territorialmente distinti dalla sede.
Massime di principio
- L'esenzione per le insegne commerciali deve essere interpretata in modo funzionale: l'insegna deve identificare il luogo concreto dell'esercizio dell'attività, non limitarsi a pubblicizzare il marchio o i prodotti dell'impresa.
- La sede effettiva dell'impresa è il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative, direttive o operative dell'ente; la sola riferibilità giuridica o commerciale a una società non è sufficiente.
- Impianti autonomi e distribuiti sul territorio, come distributori automatici, non diventano pertinenze della sede societaria per il solo fatto di appartenere allo stesso soggetto.
- In presenza di più punti di vendita o impianti collocati presso sedi di terzi, è necessario verificare caso per caso se l'impianto costituisca una sede effettiva dell'attività o svolga invece una prevalente funzione pubblicitaria; in quest'ultimo caso l'esenzione normalmente non opera.
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