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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34327/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine massimo di prescrizione (15 anni aumentato del periodo di sospensione) era già spirato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione n. 26190/2024; hanno altresì dedotto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio limitato alla determinazione della pena, avrebbe dovuto rilevare la prescrizione indipendentemente dal concordato tra le parti e hanno contestato la legittimità costituzionale dell'art. 624 c.p.p. e della teoria del giudicato progressivo che, a loro avviso, impedirebbe la declaratoria estintiva e violerebbe gli artt. 3, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'annullamento parziale con rinvio (limitato alla sola determinazione della pena) determina la formazione del giudicato progressivo sull'accertamento del fatto e della responsabilità: conseguentemente, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale. La Corte ha rigettato le censure sulla violazione degli artt. processuali e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Cassazione; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante la cui esclusione dalla Corte di appello ha motivato il rinvio limitato alla rideterminazione della pena

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la procedura del ricorso straordinario e del giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale in Cassazione

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi del ricorso relativi a profili di prescrizione e processo (omessa declaratoria)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla declaratoria di estinzione del reato invocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la sua operatività è esclusa quando il giudicato parziale ha già irrevocabilmente accertato il fatto e la responsabilità

  • art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina dell'annullamento parziale e del giudicato progressivo; la Corte ha confermato la validità dell'istituto e la sua applicabilità al caso di rinvio limitato alla pena

  • artt. 623-627 cod. proc. pen.

    Norme richiamate per definire i poteri del giudice di rinvio e i limiti imposti dalla sentenza di Cassazione

  • art. 152 cod. proc. pen. (previgente)

    Richiamata nella giurisprudenza storica sul rapporto tra cause estintive e giudicato; la Corte ha ritenuto che non possa essere invasa la 'barriera del giudicato'

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le statuizioni sulle spese e sanzioni processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • artt. 3, 27 (commi secondo e terzo), 111 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, confermando la compatibilità del giudicato progressivo con tali principi costituzionali

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza limitatamente ad aspetti sanzionatori, l'accertamento del fatto e della responsabilità non annullati diventa irrevocabile (giudicato progressivo) e il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale
  • La declaratoria di prescrizione può essere rilevata e impugnata, ma la sua operatività dipende dalla persistenza della cognizione sul fatto e sulla responsabilità; se questi sono divenuti irrevocabili, la causa estintiva non può essere pronunciata nel giudizio di rinvio
  • La rinuncia alla prescrizione, per essere opponibile, richiede manifestazione espressa; tuttavia, l'esistenza di un concordato sulla pena non obbliga il giudice di rinvio a ignorare una prescrizione già maturata, salvo che la formazione del giudicato parziale non la precluda
  • I tentativi di censurare costituzionalmente la disciplina del giudicato parziale (art. 624 c.p.p.) incontrano la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, che ritiene compatibile tale istituto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost.; dunque è difficile ottenere accoglimento di simili questioni
  • Per difese efficaci in casi di possibile prescrizione è necessario sollevare tempestivamente la questione in sede di merito e chiedere espressamente la declaratoria; dopo un annullamento parziale della Cassazione, il rischio di preclusione è elevato

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