Cassazione Civile, Ordinanza n. 14266/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di azienda ospedaliera volta a ottenere il pagamento dell'indennità di coordinamento prevista dal CCNL Comparto Sanità 2000-2001 e dal successivo triennio 2002-2005. Il lavoratore assumeva di aver svolto, fin dal 1999, attività di coordinamento dei tecnici di radiologia medica, su incarico del primario dell'unità competente. In un primo momento la domanda era stata rigettata; questa Corte aveva poi cassato la sentenza d'appello rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente subordinato il diritto a un ulteriore atto discrezionale dell'ente, mentre ciò che rileva è il conferimento o la verifica formale dell'incarico da parte di soggetto titolare del potere di conformare la prestazione lavorativa. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha riconosciuto che il direttore dell'U.O. Radiologia era abilitato a conferire l'incarico, ma ha escluso che vi fosse prova di un formale conferimento dell'incarico di coordinamento; ha inoltre ritenuto, all'esito della prova documentale e testimoniale, che l'attività svolta avesse natura solo ausiliaria e non integrasse una vera funzione di coordinamento, mancando autonomia e assunzione di responsabilità. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 10 CCNL per avere il giudice del rinvio interpretato in modo limitato e contraddittorio il principio di diritto fissato dalla Cassazione, trascurando documenti e prove testimoniali che avrebbero dimostrato lo svolgimento dell'attività di coordinatore su incarico del primario; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 385, terzo comma, c.p.c. in punto di spese, sostenendo che nel precedente giudizio di legittimità era risultata soccombente l'azienda sanitaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui lamentava la violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto fissato dalla precedente decisione rescindente, riconoscendo che il conferimento dell'incarico di coordinamento richiede che provenga da soggetto titolare del potere conformativo della prestazione lavorativa. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per il resto, poiché la Corte territoriale, una volta applicato quel principio, ha compiuto una valutazione di merito sulle prove, escludendo che l'attività svolta fosse di coordinamento e qualificandola come ausiliaria: tale apprezzamento probatorio non è sindacabile in cassazione. È stato inoltre respinto il secondo motivo, perché nel giudizio di rinvio sulle spese il criterio decisivo è la soccombenza complessiva all'esito finale della lite, non il solo esito di uno specifico grado o del precedente giudizio di cassazione; di conseguenza il giudice di rinvio poteva regolare le spese in base all'esito globale del processo. Non vi è stata condanna alle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione della parte resistente. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, commi 2 e 3, CCNL Comparto Sanità 2000-2001
L'indennità di coordinamento presuppone il conferimento o la formale verifica dell'incarico da parte di soggetto titolare del potere di conformare la prestazione lavorativa; non è necessario un ulteriore atto discrezionale dell'amministrazione, ma occorre una traccia documentale del conferimento o del riconoscimento formale dell'incarico.
art. 10, commi 2 e 3, CCNL Comparto Sanità 2002-2005
Richiamato insieme al precedente CCNL quale fonte della disciplina dell'indennità di coordinamento.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo sia stato rispettato.
art. 91 c.p.c.
Le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza, considerato però all'esito globale del processo nel giudizio di rinvio.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Nel giudizio di rinvio la regolazione delle spese segue l'esito complessivo della lite, potendo il giudice anche compensarle o porle a carico della parte vittoriosa nel singolo grado ma complessivamente soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere di decidere le questioni di merito non coperte da quel principio, sulla base delle prove ritualmente acquisite.
- Quando una norma collettiva subordina un emolumento al conferimento di un incarico di coordinamento, occorre verificare se l'incarico sia stato formalmente conferito da soggetto munito del potere di organizzare la prestazione lavorativa; in difetto, non basta l'astratto svolgimento di attività organizzative se non sono dimostrati i requisiti tipici della funzione.
- La valutazione delle prove, la selezione delle fonti di convincimento e l'apprezzamento della loro attendibilità spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo errori di diritto o vizi nei limiti del controllo consentito.
- In tema di spese processuali nel giudizio di rinvio, il criterio della soccombenza va applicato all'esito globale dell'intera lite e non con riferimento separato ai singoli gradi di giudizio; il giudice può quindi regolare le spese in coerenza con il risultato finale complessivo.
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