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Sentenza

Sentenza n. 191/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi, ai sensi dell'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("T.U.A."), con riferimento all'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA") presentata dalla Società in data 20 giugno 2024 (doc. 1), codice procedura MASE 12670, per la realizzazione di un Progetto di un cluster di impianti agrivoltaici della potenza complessiva pari a 97 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS) (di seguito "Progetto"); e per la condanna della Commissione tecnica PNRR-PNIEC a adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006; del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") a provvedere comunque sulla summenzionata istanza con provvedimento espresso di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., superando così l'illegittima inerzia serbata nei confronti della Società proponente; oltre che per la nomina, sin d'ora e qualora ritenuto opportuno, di apposito Commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, affinché intervenga, in sostituzione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del MASE, adottando egli il provvedimento di VIA in caso di perdurante inerzia della Commissione ovvero del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nei termini che Codesto Ecc.mo Giudice disporrà per l'adempimento.

Giustizia amministrativa202501094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di avvio e conclusione del procedimento di VIA per un cluster di impianti agrivoltaici da 97 MWp e relative opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente VIA)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio serbato dalle amministrazioni sulla domanda di VIA presentata il 20 giugno 2024 per la realizzazione di un cluster di impianti agrivoltaici nel Comune di Sassari. Dopo la verifica di completezza della documentazione e la pubblicazione dell'avviso al pubblico del 4 luglio 2024, la fase di consultazione si è conclusa il 3 agosto 2024. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento e il MASE non ha adottato il provvedimento finale di VIA. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini procedimentali previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, ritenuti perentori, evidenziando il superamento sia del termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione sia del termine complessivo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di conclusione del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni costituite hanno chiesto il rigetto. Il giudizio ha inoltre riguardato l'eventuale rilevanza, quale giustificazione del ritardo, del criterio di priorità nella trattazione dei progetti fondato sulla maggiore potenza degli impianti e dell'elevato numero di istanze pendenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio del MASE. Ha ritenuto pacifico il superamento dei termini dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 e ha ribadito che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori. Il criterio legislativo di priorità basato sulla maggiore potenza dell'impianto non consente, da solo, di eludere i termini di conclusione degli altri procedimenti; in assenza di una disciplina organizzativa attuativa non può determinare una sospensione indefinita delle pratiche relative a impianti di potenza inferiore. Neppure l'elevato numero di istanze o le difficoltà operative dell'amministrazione possono giustificare lo sforamento dei termini, dovendo l'amministrazione adottare adeguate misure organizzative. Il Collegio ha ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza; al Direttore generale competente del Ministero di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni dalla ricezione dello schema; e al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di adottare i provvedimenti necessari entro ulteriori 90 giorni in caso di persistente inadempimento. Non è stata disposta la nomina immediata di un commissario ad acta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Fondamento dell'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza e l'avvio del procedimento di VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

    Impone termini specifici per la predisposizione dello schema da parte della Commissione e per l'adozione del provvedimento finale di VIA.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

    Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA; il loro superamento determina l'illegittimità dell'inerzia amministrativa.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Individua il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile quale titolare del potere sostitutivo in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato dalla domanda per la possibile nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia, ma il commissario non è stato nominato immediatamente.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo, per completezza motivazionale, a precedenti motivazioni conformi.

Massime di principio

  • I termini procedimentali previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la predisposizione dello schema e l'adozione del provvedimento di VIA sono perentori; il loro inutile decorso, in assenza di conclusione del procedimento, rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione.
  • Il criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze di VIA fondato sulla maggiore potenza dell'impianto non legittima, da solo, il mancato rispetto dei termini perentori relativi agli altri procedimenti.
  • In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che disciplini concretamente la priorità, tale criterio non può essere interpretato come autorizzazione a sospendere indefinitamente i procedimenti relativi a impianti di potenza inferiore.
  • L'elevato numero di istanze e le difficoltà operative dell'amministrazione non giustificano il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA né possono ricadere a danno del privato; l'amministrazione deve affrontare tali criticità mediante adeguate misure organizzative.
  • La mancata espressione di pareri nei termini o l'eventuale espressione di pareri negativi non eliminano l'obbligo dell'amministrazione competente di adottare un provvedimento espresso di VIA.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice può scandire le fasi dell'adempimento imponendo alla struttura tecnica la predisposizione dello schema, all'organo competente l'adozione del provvedimento finale e al titolare del potere sostitutivo l'intervento successivo.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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