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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08532/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per avere l'imputato ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante autocertificazioni non veritiere, indicando un reddito inferiore a quello effettivamente percepito. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, sostenendo che, ai fini della domanda di patrocinio presentata il 19 giugno 2018, dovesse considerarsi l'anno 2017 e non il 2016, e che la motivazione della Corte territoriale fosse contraddittoria sul parametro temporale dei redditi da dichiarare; con il secondo motivo ha lamentato carenza di motivazione e travisamento dei fatti in ordine all'elemento soggettivo del reato, contestando l'affermazione del dolo e la prova della consapevolezza della falsità della dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo reiterasse doglianze già correttamente respinte dai giudici di merito: al momento della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata il 19 giugno 2018, andava considerato il reddito relativo all'anno 2016, essendo decorso il termine per la relativa dichiarazione, mentre non risultava che la dichiarazione 2017 fosse già stata presentata. Ha inoltre ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che dagli accertamenti risultava un reddito percepito nel 2016 pari a euro 11.044,00 e che l'imputato aveva comunque sottoscritto un'istanza con indicazione di un reddito molto inferiore, sicché la motivazione sulla sussistenza del dolo era logicamente corretta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, co. 4, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come disposizione incriminatrice contestata unitamente all'art. 95 D.P.R. 115/2002 nel procedimento relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante dichiarazioni non veritiere.

  • art. 95 D.P.R. 115/2002

    Norma ritenuta violata per avere l'imputato reso, nella domanda di patrocinio a spese dello Stato, dichiarazioni reddituali false o comunque non veritiere, con consapevolezza della difformità rispetto al reddito effettivamente percepito.

  • art. 76 D.P.R. 115/2002

    La Corte ribadisce che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva l'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già decorso il termine di presentazione, salvo che la dichiarazione relativa all'anno successivo sia già stata effettivamente presentata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito da considerare è quello dell'ultima dichiarazione per la quale, al momento della domanda, sia già scaduto il termine di presentazione, salvo che la dichiarazione successiva sia già stata effettivamente presentata.
  • La verifica della correttezza temporale del reddito dichiarato non dipende dalla mera annualità indicata dall'istante, ma dal rapporto tra data di deposito della domanda e scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale pertinente.
  • L'elemento soggettivo del reato di falsità nella domanda di patrocinio può essere desunto logicamente dalla conoscenza diretta, da parte dell'istante, del proprio reddito percepito e dalla volontaria sottoscrizione di un'istanza recante indicazioni reddituali difformi.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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