Cassazione Civile, Sentenza n. 22009/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'imputazione fiscale di una plusvalenza derivante da una permuta immobiliare: l'Agenzia contestava che l'operazione costituisse trasferimento di terreni edificabili (generando plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 TUIR), mentre i contribuenti e la CTR hanno ritenuto che l'oggetto effettivo fosse costituito da fabbricati esistenti (anche demolendi) e non dal terreno edificabile. Questioni accessorie riguardavano la data di imputazione della plusvalenza (2006 vs 2007) e la correttezza della motivazione della CTR alla luce della riforma dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il motivo basato sulla carenza di motivazione nella sua precedente estensione (sindacato di sufficienza), applicando il limite di sindacabilità introdotto dalla riforma del 2012 dell'art. 360 c.p.c.: il controllo in cassazione è ammesso solo per vizi estremi della motivazione (assenza, apparente, contraddittorietà irriducibile, incomprensibilità). Di conseguenza la valutazione di fatto della CTR — secondo cui l'oggetto della permuta era costituito da fabbricati e non da terreno edificabile e che non risultava l'intenzione comune di trasferire un'area potenzialmente edificabile — è stata confermata e non sindacabile in questa sede. Il ricorso è pertanto rigettato; l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 67
primo comma, lett. a) e b)
La Corte ha condiviso la valutazione della CTR che, sulla base degli accertamenti di fatto, ha escluso la configurabilità di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, ritenendo l'operazione trasferimento di fabbricati (anche demolendi) e non di terreni edificabili
codice civile, art. 1362
Richiamato in relazione all'interpretazione dell'oggetto negoziale e della volontà delle parti; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente valutato la volontà negoziale alla luce degli elementi di fatto
codice civile, art. 1552
Discusso in ordine alla qualificazione dei trasferimenti di immobili demolendi: la giurisprudenza UE citata pone l'accento sul fatto che, salvo impegno espresso a demolire, spesso si tratta di trasferimenti di fabbricati; la CTR ha applicato correttamente tale orientamento al caso concreto
codice civile, art. 1472
Rilevante per la determinazione del trasferimento di porzioni di fabbricato e della relativa data di trasferimento; però la Corte ha osservato che, avendo la CTR escluso in radice la tassabilità, la questione della data è assorbita
codice civile, art. 1401
Norma citata negli atti di permuta (facoltà di nominare terzo contraente); pertinente ai fatti ma non decisiva per la questione fiscale centrale
codice di procedura civile, art. 360
La Corte ha applicato la formulazione post-riforma (d.l. 83/2012 conv. L. 134/2012), ribadendo che in cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato ai vizi estremi (mancanza, apparente o contraddittorietà irriducibile); tale limite ha reso inammissibile la censura dell'Agenzia basata su insufficienza di motivazione
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
La riforma ha ridotto il sindacato di merito in cassazione sulla motivazione; la Corte ha applicato questo principio al giudizio tributario impugnato
Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054
Richiamate per i criteri interpretativi della nuova disciplina dell'art. 360 c.p.c.: la Corte ha confermato il principio secondo cui solo vizi motivazionali estremi sono censurabili in cassazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Rilevato ai fini dell'esenzione dall'applicazione di una disposizione relativa al contributo unificato, dato che la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Massime di principio
- In caso di permuta o trasferimento in cui sono presenti fabbricati demolendi o da demolire, la qualificazione dell'operazione come trasferimento di fabbricati o di terreno edificabile dipende essenzialmente dagli elementi di fatto e dalla volontà negoziale: se non emerge un impegno esplicito del venditore a demolire per consegnare area libera, il trasferimento può essere considerato di fabbricati e non di terreno edificabile
- Il fisco ha l'onere di provare che l'oggetto economico dell'operazione sia consistente in terreno edificabile e non in fabbricati accessori; valutazioni probatorie e fattuali del giudice di merito difficilmente sono sindacabili in cassazione dopo la riforma del 2012 se non vi sono vizi motivazionali estremi
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. (d.l. 83/2012 conv. L. 134/2012) la cassazione può censurare la motivazione del giudice di merito solo per vizio grave (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile, incomprensibilità), non per semplice insufficienza: nelle controversie tributarie ciò limita il controllo di legittimità sulle ricostruzioni fattuali
- La data di imputazione della plusvalenza è rilevante solo se sussiste una qualificazione giuridica dell'oggetto imponibile; se il giudice di merito esclude la tassabilità per qualificazione dell'oggetto, le questioni sulla tempistica possono restare assorbite
- Negoziazioni successive, atti di identificazione catastale e varianti urbanistiche possono influenzare l'interpretazione dell'oggetto dell'operazione, ma non prevalgono automaticamente sulle valutazioni complessive di fatto svolte dal giudice; occorre documentare intenzioni concrete e impegni formali per contrastare la qualificazione data dal contribuente
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