Circolare numero 39 del 27-02-2017
Premessa. 1. Requisiti generali della “futura madre”. 2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione. 3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la nuova misura introdotta dalla legge di Bilancio 2017: un premio una tantum di 800 euro per nascita, parto, adozione o affidamento preadottivo, corrisposto dall’INPS su domanda della madre a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza o dall’evento. Vengono definiti i requisiti soggettivi, richiamando quelli dell’assegno di natalità, gli eventi che fanno maturare il beneficio, i documenti da allegare o i dati da indicare in domanda, nonché le modalità di verifica dei titoli di soggiorno per le cittadine non comunitarie. Le istruzioni operative per la presentazione telematica delle domande e per i pagamenti saranno comunicate successivamente, senza pregiudicare le aventi diritto dal 1° gennaio 2017.
Premio alla nascita o all'adozione di minore di 800 euro
Premio alla nascita o all'adozione di minore di 800 euro
La circolare definisce la disciplina applicativa del premio introdotto dalla legge di Bilancio 2017 per nascita, parto, adozione e affidamento preadottivo. La misura, pari a 800 euro, è corrisposta una tantum dall’INPS, non rileva ai fini del reddito complessivo ed è finanziata a carico dello Stato.
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama l’art. 1, comma 353, della legge di Bilancio 2017, che riconosce il premio a decorrere dal 1º gennaio 2017. Il beneficio è attribuito su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza oppure all’atto dell’adozione. La disciplina di dettaglio è adottata sulla base delle indicazioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Requisiti soggettivi
Per accedere al premio si applicano, in sostanza, i requisiti già previsti per l’assegno di natalità di cui alla legge n. 190/2014. In particolare sono richiesti:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria;
- equiparazione alle cittadine italiane per le cittadine non comunitarie con status di rifugiato politico o protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 251/2007;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2007.
Eventi che fanno maturare il diritto
Il beneficio di 800 euro è riconoscibile solo per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017. La circolare individua le seguenti ipotesi:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se anteriore all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 184/1983.
Il premio è concesso in un’unica soluzione per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dal numero di figli nati o adottati/affidati contestualmente.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda deve essere presentata all’INPS dalla madre avente diritto. La circolare distingue le ipotesi applicative:
- in caso di gravidanza, la domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese e deve essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto;
- in caso di domanda presentata per il parto, la madre deve autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino;
- in caso di adozione o affidamento preadottivo, si richiamano le istruzioni della circolare INPS n. 47/2012: se non viene allegato il provvedimento giudiziario, la domanda deve riportare gli elementi utili al reperimento dell’atto presso il tribunale o l’amministrazione che lo detiene, cioè sezione del tribunale, data di deposito in cancelleria e numero del provvedimento.
Verifica dei titoli di soggiorno per le cittadine non comunitarie
Se la richiedente non allega alla domanda la copia del titolo di soggiorno utile all’accesso al premio, deve indicare gli elementi che consentano la verifica del titolo:
- tipologia del titolo;
- numero del titolo;
- Questura che lo ha rilasciato.
Le verifiche sono svolte dall’INPS tramite accesso alle banche dati del Ministero dell’Interno e di altre amministrazioni. La sede territorialmente competente può richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora necessario per esigenze istruttorie.
Istruzioni successive
La circolare rinvia a un successivo messaggio per le modalità di presentazione telematica delle domande. L’INPS comunica che divulgherà le istruzioni nel più breve tempo possibile e con la massima diffusione, anche tramite il proprio sito internet, senza pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017. Successivamente saranno fornite anche le istruzioni procedurali e contabili per i pagamenti.
Punti principali
Base normativa e natura del beneficio
L’art. 1, comma 353, della legge di Bilancio 2017 riconosce, dal 1º gennaio 2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore pari a 800 euro. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza oppure all’atto dell’adozione. L’onere dell’erogazione è posto a carico dello Stato.
Requisiti soggettivi
Possono accedere al premio le donne gestanti o le madri che possiedano i requisiti previsti per l’assegno di natalità di cui alla legge n. 190/2014: residenza in Italia e cittadinanza italiana o comunitaria. Sono equiparate alle cittadine italiane le cittadine non comunitarie con status di rifugiato politico o protezione sussidiaria. Per le cittadine non comunitarie è richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.Lgs. n. 30/2007.
Eventi che danno diritto al premio
Il beneficio può essere riconosciuto solo per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se avvenuto prima dell’ottavo mese; adozione nazionale o internazionale con sentenza divenuta definitiva; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ex art. 22, comma 6, legge n. 184/1983; affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della medesima legge. Il premio è concesso una sola volta per ciascun evento, indipendentemente dal numero di figli nati o adottati/affidati contestualmente.
Domanda e documentazione
La domanda va presentata all’INPS dalla madre avente diritto dopo il compimento del settimo mese di gravidanza ed è corredata dalla certificazione sanitaria del medico specialista del Servizio sanitario nazionale che attesti la data presunta del parto. Se la domanda è presentata per il parto, la madre deve autocertificare la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione o affidamento preadottivo, se non viene allegato il provvedimento giudiziario, occorre indicare in domanda gli elementi utili al reperimento dell’atto presso il tribunale o l’amministrazione che lo detiene.
Titoli di soggiorno e verifiche
Per le cittadine non comunitarie, se non viene allegata copia del titolo di soggiorno, la domanda deve riportare gli elementi identificativi necessari alla verifica: tipologia del titolo, numero del titolo e Questura che lo ha rilasciato. Le verifiche sono effettuate dall’INPS tramite accesso alle banche dati del Ministero dell’Interno e di altre amministrazioni; la sede competente può poi richiedere l’esibizione del titolo se necessario per esigenze istruttorie.
Successive istruzioni operative
La circolare rinvia a un successivo messaggio per le modalità di presentazione telematica delle domande. L’Istituto si impegna a diffondere rapidamente e ampiamente le istruzioni, anche tramite il proprio sito internet, senza pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017. Saranno inoltre emanate successive istruzioni procedurali e contabili per i pagamenti.
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