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Circolare

Circolare numero 38 del 27-02-2017

La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare coordina la disciplina dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 con la legge n. 76/2016 e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016. Ne consegue che la parte dell’unione civile può accedere sia ai permessi sia al congedo straordinario per assistere l’altra parte, mentre il convivente di fatto può fruire solo dei permessi legge 104 per assistere l’altro convivente. La circolare chiarisce anche l’ordine di priorità dei soggetti legittimati, l’assenza di rapporto di affinità tra parte dell’unione civile e parenti dell’altra parte, la nozione di convivenza di fatto e le modalità operative di presentazione della domanda in forma cartacea nelle more delle implementazioni procedurali.

Permessi legge 104/1992 e congedo straordinario per uniti civilmente e conviventi di fatto nel settore privato

Permessi legge 104/1992 e congedo straordinario per uniti civilmente e conviventi di fatto nel settore privato

La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione, ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992 e del congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/2001, alla luce della disciplina sulle unioni civili introdotta dalla legge n. 76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016. Il documento chiarisce l’ambito dei soggetti legittimati, i limiti derivanti dall’assenza di rapporto di affinità nelle unioni civili e le modalità di presentazione delle domande.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 riconosce ai lavoratori dipendenti 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere il coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado in presenza delle condizioni previste. L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 disciplina invece il congedo straordinario per l’assistenza a persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, individuando un ordine di priorità tra i possibili beneficiari.

La disciplina deve essere coordinata con la legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso. In particolare, l’art. 1, comma 20, dispone che le norme che richiamano il matrimonio o i termini "coniuge" e "coniugi" si applicano anche alle parti dell’unione civile.

Effetti sulla concessione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/1992

Alla luce del coordinamento normativo e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, la circolare afferma che i permessi mensili retribuiti possono essere concessi:

  • alla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • al convivente di fatto, come definito dalla legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.

Resta fermo il principio del referente unico, già richiamato nelle circolari INPS n. 155/2010 e n. 32/2012. Pertanto, il diritto ai permessi per assistere la persona con disabilità grave può essere riconosciuto, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado.

È inoltre possibile estendere il beneficio a parenti o affini di terzo grado quando i genitori oppure il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni, ovvero siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.

La circolare precisa però che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altra parte non si costituisce rapporto di affinità, poiché l’art. 78 c.c. non è richiamato dalla legge n. 76/2016. Ne deriva che la parte dell’unione civile può fruire dei permessi solo per assistere l’altra parte dell’unione e non i parenti di questa.

Effetti sul congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001

Anche per il congedo straordinario la circolare conferma l’estensione alla parte dell’unione civile che assista l’altra parte dell’unione. L’unito civilmente è quindi incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti prioritariamente legittimati.

Permane tuttavia il medesimo limite già indicato per i permessi: non essendovi un rapporto di affinità tra la parte dell’unione civile e i parenti dell’altra parte, il congedo straordinario può essere fruito dalla parte dell’unione civile solo per assistere l’altro unito civilmente, e non per assistere un suo parente.

L’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al congedo è indicato come segue:

  1. coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona con disabilità grave;
  2. padre o madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi, se mancano o sono impediti i soggetti precedenti e i genitori del disabile;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi, se mancano o sono impediti i soggetti precedenti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente, in assenza o impedimento dei soggetti collocati nei livelli precedenti.

Definizione di convivente di fatto e di parte dell’unione civile

Ai fini della verifica del diritto ai benefici, la circolare richiama la nozione di "convivenza di fatto" contenuta nell’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

L’accertamento della stabile convivenza avviene sulla base della dichiarazione anagrafica prevista dal comma 37 e dalle norme del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223. La qualità di parte dell’unione civile, invece, deve risultare dagli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

La circolare evidenzia inoltre che l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, mentre la convivenza di fatto può riguardare persone dello stesso sesso oppure di sesso diverso.

Modalità di presentazione della domanda

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche, gli uniti civilmente possono presentare domanda in forma cartacea alla struttura INPS competente per ottenere sia i 3 giorni di permesso legge 104 sia il congedo straordinario. I conviventi di fatto possono presentare domanda cartacea per i soli permessi ex legge 104.

Sono messi a disposizione i modelli aggiornati:

  • SR08, per la domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità;
  • SR64, per la domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge o la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità.

La domanda deve essere trasmessa all’INPS competente tramite PEC o mezzo equivalente, come raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna allo sportello. Non è sufficiente l’invio tramite posta elettronica ordinaria.

Dichiarazioni a carico del richiedente

Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, la propria qualità di coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016.

In sintesi, la circolare amplia l’ambito soggettivo di applicazione dei benefici per assistenza a persone con disabilità grave, riconoscendo alle parti dell’unione civile l’accesso sia ai permessi sia al congedo straordinario, e ai conviventi di fatto l’accesso ai soli permessi, con indicazioni operative sulla presentazione delle domande e sulla documentazione da produrre.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, che riconosce 3 giorni di permesso mensile retribuito ai lavoratori dipendenti che assistono il coniuge o parenti/affini entro il secondo grado, estendibili al terzo grado in presenza di determinate condizioni, e l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 sul congedo straordinario per assistenza a soggetti con disabilità grave. Il quadro viene coordinato con la legge 20 maggio 2016, n. 76, sulle unioni civili e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016.

Estensione ai soggetti dell’unione civile

In base all’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, le disposizioni riferite al matrimonio e ai termini "coniuge" e "coniugi" si applicano anche alle parti dell’unione civile. Per effetto di tale coordinamento, la parte di un’unione civile che assiste l’altra parte può fruire sia dei permessi ex lege 104/1992 sia del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

Tutela del convivente di fatto

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 213/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati ai permessi. La circolare precisa quindi che il convivente di fatto, definito dalla legge n. 76/2016, può fruire dei soli permessi legge 104/1992 per assistere l’altro convivente, ma non del congedo straordinario.

Limiti e assenza di affinità nell’unione civile

La circolare evidenzia che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce rapporto di affinità, poiché l’art. 78 c.c. non è richiamato dalla legge n. 76/2016. Di conseguenza, la parte dell’unione civile può assistere soltanto l’altra parte dell’unione, non i parenti di questa, diversamente da quanto avviene per i coniugi.

Ordine di priorità per il congedo straordinario

Per il congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 viene confermato l’ordine prioritario dei beneficiari: 1) coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente; 2) padre o madre, anche adottivi o affidatari; 3) figlio convivente; 4) fratello o sorella conviventi; 5) parente o affine entro il terzo grado convivente. L’accesso ai livelli successivi è subordinato alla mancanza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti collocati prima nell’ordine.

Definizione di convivenza di fatto e di unione civile

Per "convivente" si fa riferimento alla convivenza di fatto dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76/2016, accertata mediante dichiarazione anagrafica ai sensi del DPR 223/1989. La parte dell’unione civile va invece individuata tramite gli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. La circolare ricorda inoltre che l’unione civile riguarda persone dello stesso sesso, mentre la convivenza di fatto può riguardare persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

Modalità di presentazione della domanda

Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente e i conviventi di fatto possono presentare domanda in modalità cartacea alla struttura INPS competente. Sono indicati i modelli aggiornati SR08 per i permessi e SR64 per il congedo straordinario. L’invio deve avvenire tramite PEC o mezzo equivalente, come raccomandata A/R o presentazione allo sportello; non è sufficiente una email ordinaria.

Dichiarazioni del richiedente

Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, la propria qualità di coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto ex art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016.

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