Cassazione Penale, Sentenza n. 43284/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: omessa comunicazione dell'anticipazione dell'orario dell'udienza (la precedente fissazione era alle 12:30, l'udienza di fatto iniziò alle 11:50), con conseguente impedimento alla partecipazione dell'imputato e pregiudizio del diritto di difesa; la presenza in udienza solo di un sostituto processuale fu casuale. 2) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: omessa o insufficiente valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (il primo grado aveva ritenuto il fatto di particolare tenuità ex art. 648, comma 4, per numero e modesto valore dei capi sequestrati; la Corte d'appello ha escluso la tenuità senza motivazione adeguata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: l'anticipazione dell'udienza non ha integrato una nullità perché il sostituto processuale del difensore di fiducia era presente e l'imputato, dichiarato assente, non aveva diritto a ulteriore avviso. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il discostamento dalle conclusioni del primo grado in relazione alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della non punibilità e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto alla Corte d'appello di Perugia. Ha respinto il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato come motivo di cassazione relativo a vizi di motivazione e violazione di norme sul processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'anticipazione dell'udienza perché il sostituto processuale del difensore era presente e l'imputato era dichiarato assente, quindi nessuna lesione del diritto di difesa è emersa
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamati per censurare carenze o illogicità della motivazione della Corte territoriale in relazione all'applicazione della causa di non punibilità; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia lacunosa e abbia omesso di spiegare il discostamento dal giudizio di primo grado
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e altri presupposti; la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato i presupposti specifici e non ha spiegato il motivo del diverso apprezzamento rispetto al Tribunale
art. 648, comma 4, cod. pen.
art. 648, comma 4, cod. pen.
Riferimento alla circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità nel reato di ricettazione; il Tribunale l'aveva ritenuta applicabile per numero modesto di capi e scarso valore economico, mentre la Corte d'appello ha escluso la tenuità senza motivazione adeguata
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in sede di discussione sulla nullità derivante da anticipazione dell'udienza; la Corte ha valutato che l'eventuale nullità per anticipazione non rileva ove sia presente in udienza il difensore o il suo sostituto in conformità alla giurisprudenza
art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (giurisprudenza citata)
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiami giurisprudenziali sul ruolo del difensore d'ufficio quando l'imputato o il difensore di fiducia non sono presenti; utilizzati come confronto per la valutazione sull'anticipazione dell'udienza
Massime di principio
- L'anticipazione dell'udienza può integrare una nullità se impedisce l'effettiva partecipazione dell'imputato o del suo difensore: tuttavia, se in udienza è presente il difensore o il suo sostituto, l'anticipazione di per sé non determina automaticamente la nullità
- La presenza accidentale di un sostituto processuale a udienza colmata vale, ai fini del rispetto del diritto di difesa, come conoscenza e rappresentanza valida dell'imputato dichiarato assente
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è distinta dalla valutazione dell'attenuante per particolare tenuità (art. 648, comma 4 c.p.); il giudice d'appello che si discosta dal giudizio di primo grado deve fornire motivazione specifica e comparativa sulle circostanze fattuali rilevanti (es. numero dei beni, valore economico, condotta e finalità dell'imputato)
- Se la Corte d'appello omette di spiegare il motivo del diverso apprezzamento rispetto al primo grado su questioni fondamentali per l'applicazione di una causa di non punibilità, la Cassazione può annullare solo su quel punto e rinviare per un nuovo esame
- In casi simili, il difensore deve documentare concretamente il pregiudizio subito dall'imputato (ad es. impossibilità di rendere dichiarazioni spontanee o di svolgere specifiche attività difensive) per sostenere la nullità derivante da cambi di orario non comunicati
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