Sentenza n. 13499/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della Delibera del Direttore dell’AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell’AGEA, ai sensi dell’art. 9-quater, commi 8 e 9, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.” e di tutti gli atti connessi e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Direttore AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 sull'inquadramento del personale proveniente da SIN S.p.A. nei ruoli dell'AGEA
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già dipendente di SIN S.p.A. con inquadramento nel secondo livello del CCNL Commercio, ha contestato la delibera AGEA recante l'inquadramento del personale ex SIN, deducendo: violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere, per avere AGEA esercitato un potere non attribuito dalla legge e rideterminato il trattamento economico mediante riparametrazione correlata alla riduzione dell'orario settimanale da quaranta a trentasei ore, esclusione degli incrementi retributivi maturati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, azzeramento dell'anzianità professionale e previsione di un periodo di prova; illegittima disciplina del trattamento accessorio, per asserita esclusione o compressione degli emolumenti legati alla performance individuale e del compenso per lavoro straordinario, con disparità di trattamento rispetto al personale AGEA; violazione dell'art. 2112 cod. civ., poiché l'incorporazione avrebbe dovuto comportare la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, con conservazione dell'anzianità e degli incrementi economici. AGEA ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del decreto interministeriale del 27 novembre 2024 e della Delibera AGEA n. 4 dell'8 gennaio 2025, nonché l'infondatezza nel merito. Ha inoltre sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa, trattandosi di atto di macro-organizzazione.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, qualificando la delibera di inquadramento come atto di macro-organizzazione, poiché l'inserimento collettivo del personale ex SIN modificava stabilmente gli organici, l'assetto degli uffici e la distribuzione di compiti e risorse. Nel merito, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto priva di efficacia precettiva la Relazione tecnica allegata alla legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, in quanto documento istruttorio destinato a illustrare gli oneri dell'operazione e non fonte normativa non essendo stata espressamente recepita dalla legge. Ha inoltre rilevato che il decreto interministeriale del 27 novembre 2024 costituiva il presupposto dell'inquadramento e che la sua mancata impugnazione impediva di contestare i criteri di comparazione in occasione dell'impugnazione della successiva delibera applicativa. La partecipazione alla procedura selettiva è stata considerata accettazione delle condizioni di inquadramento, oltre che elemento incompatibile con la pretesa di conservazione integrale del precedente regime contrattuale. Il TAR ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., ritenendo che il transito fosse regolato dalla disciplina speciale dettata dall'art. 9-quater del decreto-legge n. 63 del 2024 e dalla fattispecie complessa costituita dalla legge, dal decreto interministeriale e dalla procedura selettiva. La selezione era condizione costitutiva dell'accesso ai ruoli pubblici e non un mero accertamento di una qualità già posseduta; diversamente, si sarebbe prospettata un'elusione del principio del pubblico concorso. È stata ritenuta legittima la riparametrazione retributiva conseguente al passaggio da quaranta a trentasei ore, in applicazione del principio sinallagmatico che correla la retribuzione alla quantità della prestazione e dell'esigenza di omogeneizzazione organizzativa. È stato ritenuto legittimo anche il mancato riconoscimento degli incrementi maturati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, poiché l'art. 9-quater, comma 12, cristallizzava a quella data il parametro per il raffronto economico. Il differenziale retributivo è stato qualificato come misura speciale e transitoria di salvaguardia economica, non lesiva dell'art. 3 Cost. né dei principi meritocratici. La delibera non escludeva in assoluto né la valutazione della performance né lo svolgimento di lavoro straordinario; eventuali effetti sul trattamento complessivo derivavano direttamente dalla disciplina legislativa e non dalla delibera. La comunicazione interna dell'11 marzo 2026 non era decisiva, riferendosi a modalità applicative successive e non direttamente all'atto impugnato. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9-quater, commi 8, 9 e 12, d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla l. 12 luglio 2024, n. 101
La disposizione speciale disciplina l'incorporazione di SIN in AGEA, il trasferimento del personale previo procedimento selettivo, la comparazione dei livelli e il differenziale retributivo, assumendo come riferimento economico la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
art. 97 Cost.
Il principio del pubblico concorso impedisce di interpretare il transito come mera continuazione automatica del rapporto privato, quando la legge subordina l'accesso ai ruoli dell'ente pubblico a una procedura selettiva.
art. 3 Cost.
La disciplina speciale del differenziale retributivo non determina un'irragionevole disparità di trattamento, poiché mira a salvaguardare il trattamento economico del personale incorporato in una situazione peculiare e transitoria.
art. 2112 cod. civ.
La disciplina della continuità dei rapporti nei trasferimenti d'azienda non trova applicazione nella fattispecie speciale di incorporazione legislativa, caratterizzata da procedura selettiva e accesso ai ruoli pubblici.
art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per il deposito delle memorie con cui le parti hanno sviluppato le proprie deduzioni, anche sui profili di giurisdizione.
Massime di principio
- Una controversia relativa all'inquadramento collettivo di personale proveniente da un soggetto incorporato in un'agenzia pubblica appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'atto incide stabilmente sugli organici, sull'assetto degli uffici e sulla distribuzione delle funzioni, assumendo natura di atto di macro-organizzazione.
- Una relazione tecnica allegata a un disegno o a una legge di conversione, se non espressamente recepita dalla disposizione normativa, ha funzione istruttoria e illustrativa degli oneri finanziari e non può essere invocata come fonte precettiva dei diritti economici del personale.
- Quando una disciplina speciale subordina l'accesso ai ruoli di un'amministrazione pubblica del personale proveniente da un soggetto privato a una procedura selettiva, il transito non costituisce mera continuazione automatica del rapporto precedente; la procedura selettiva conserva rilievo costitutivo e impedisce di applicare, in via concorrente, la disciplina generale della continuità del rapporto prevista per il trasferimento d'azienda.
- In un'operazione legislativa di incorporazione, è legittima la riparametrazione del trattamento economico quando il personale transita da un regime di quaranta ore settimanali a uno di trentasei ore, poiché la retribuzione può essere correlata alla quantità della prestazione e all'esigenza di omogeneizzare l'organizzazione del lavoro.
- È legittimo assumere come data di riferimento per la comparazione dei trattamenti economici quella espressamente fissata dalla legge speciale, anche con esclusione degli incrementi maturati successivamente, se tale scelta persegue esigenze di certezza e sostenibilità finanziaria e non manifesta irragionevolezza.
- Un differenziale retributivo previsto dalla legge per evitare un pregiudizio economico al personale incorporato non elimina né rende illegittimi gli istituti accessori collegati alla performance o al lavoro straordinario; eventuali effetti sul trattamento complessivo dipendono dalla disciplina legislativa e non equivalgono a un'esclusione assoluta da tali istituti.
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