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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22971/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Con un unico motivo deduceva carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e sulla quantificazione della pena. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato il diniego delle attenuanti e la dosimetria sanzionatoria. Nel testo si fa anche riferimento a una doglianza difensiva relativa alla recidiva, rispetto alla quale la Corte di appello avrebbe valorizzato il curriculum criminale dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, assertivo e privo di specificità, osservando che non si confrontava criticamente con la motivazione impugnata e che il giudice di merito aveva dato conto, in modo sufficiente e non illogico, della pena applicata e del diniego delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali e della perdurante capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico, perché generico e non specifico, e ha escluso che vi fosse una carenza motivazionale sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla pena. Ha inoltre affermato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non poteva essere rilevata d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di giudizio di fatto del merito; il diniego può essere motivato anche implicitamente se coerente con il rigetto della richiesta di mitigazione della pena

  • art. 133 c.p.

    gli elementi indicati dalla norma possono essere richiamati dal giudice per giustificare la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena

  • art. 129 c.p.p.

    le cause di non punibilità non possono essere rilevate quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché manca un valido rapporto di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: motivi generici, assertivi o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata sono manifestamente infondati e conducono all'inammissibilità.
  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e richiama elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche in via implicita quando il giudice abbia adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio sulla base di elementi incompatibili con un trattamento più mite, come la gravità del precedente penale o una persistente capacità a delinquere.
  • Una volta dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, non può essere rilevata d'ufficio in cassazione l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, in assenza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoPrescrizione del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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