Sentenza n. 945/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritiro cautelativo di armi e munizioni, revoca della licenza di porto d'armi e divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, guardia particolare giurata, ha impugnato il ritiro cautelativo delle armi e della licenza di porto d'armi disposto dalla Questura ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., nonché, con motivi aggiunti, la successiva revoca prefettizia della licenza e il divieto di detenere armi e munizioni, deducendo violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., degli artt. 3, 6 e 21-quater l. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.; difetto di motivazione e di istruttoria, errore e carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. La ricorrente ha sostenuto che il ritiro e i successivi provvedimenti fossero fondati esclusivamente su una denuncia per minaccia aggravata e lesioni personali, non adeguatamente verificata, e che l'amministrazione non avesse considerato le dichiarazioni di un collega, asseritamente incompatibili con la versione della denunciante. Ha inoltre contestato l'omessa indicazione delle ragioni di urgenza, la mancata tempestiva trasmissione degli atti al Prefetto, l'omesso bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e diritto al lavoro e la mancata scelta di una misura meno afflittiva, quale la sospensione temporanea della licenza. Con un ulteriore motivo ha contestato la rilevanza della contestazione relativa al possesso di tre strumenti da punta o da taglio, ritenuti inidonei a offendere, e ha dedotto l'invalidità derivata dei provvedimenti prefettizi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata trasmissione degli atti al Prefetto, rilevando che la Questura aveva trasmesso la documentazione il 17 settembre 2024 e formulato la proposta di divieto il 19 settembre 2024. Ha escluso l'invalidità derivata, poiché il ritiro cautelativo e i successivi provvedimenti prefettizi sono atti autonomi. Quanto al ritiro cautelare, il Collegio ha ritenuto non illogica la valutazione di urgenza fondata su una denuncia per minaccia aggravata con riferimento all'uso di armi legalmente detenute; l'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. non predetermina le fattispecie d'urgenza e rimette la relativa valutazione agli organi di pubblica sicurezza. La testimonianza del collega, raccolta il 18 settembre, non poteva essere valutata al momento del ritiro del 16 settembre; inoltre, non spetta all'autorità di pubblica sicurezza definire la fondatezza penale dei fatti denunciati. Per i provvedimenti prefettizi, il TAR ha considerato anche il possesso di tre armi da taglio non giustificato e la preesistente situazione di conflittualità lavorativa, ritenendo non manifestamente inattendibile la prognosi di possibile abuso delle armi. La mancata menzione della testimonianza non è stata ritenuta decisiva, sia perché inserita in atti coperti dal segreto istruttorio, sia perché la ricorrente non l'aveva indicata nelle proprie osservazioni procedimentali, sia perché il testimone era intervenuto quando il diverbio era già iniziato. Il Collegio ha ritenuto prevalente la tutela dell'integrità fisica e della vita della persona minacciata rispetto al diritto al lavoro della ricorrente. Ha escluso la violazione della proporzionalità, osservando che anche la sospensione temporanea della licenza avrebbe impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ha aggiunto che, in caso di archiviazione delle indagini o assoluzione con formula piena, l'interessata potrà chiedere nuovamente il rilascio della licenza, ove non sussistano ulteriori ragioni ostative. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Nei casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto
La disposizione non individua fattispecie tipiche o predeterminate di urgenza e rimette agli organi di pubblica sicurezza la valutazione concreta della necessità del ritiro immediato; la successiva trasmissione degli atti al Prefetto è stata ritenuta tempestiva.
art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato quale parametro relativo ai presupposti dei provvedimenti concernenti le autorizzazioni di polizia.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato quale parametro per la revoca del porto d'armi e per la valutazione dell'affidabilità del titolare.
art. 4 l. n. 110/1975
strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona
Il possesso di strumenti astrattamente riconducibili alla fattispecie è stato ritenuto elemento valutabile nel giudizio amministrativo di affidabilità, senza che spettasse alla Questura definire in via penale l'idoneità offensiva concreta.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 6 l. n. 241/1990
L'amministrazione deve acquisire e valutare gli elementi rilevanti; nel caso concreto, tuttavia, l'istruttoria è stata ritenuta sufficiente alla luce della denuncia, della pregressa conflittualità e dell'ulteriore contestazione relativa agli strumenti da taglio.
art. 21-quater l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti e alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunzione di innocenza, ma non accolto come ostacolo alla valutazione amministrativa cautelare dell'affidabilità del titolare di armi.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., il ritiro cautelare immediato di armi e munizioni può essere disposto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza quando, in base alle circostanze concrete, emerga un'esigenza urgente di prevenire il rischio di abuso; la norma non richiede che l'urgenza sia ricondotta a fattispecie tipiche predeterminate.
- La denuncia per minaccia aggravata riferita all'uso di armi legalmente detenute può costituire, anche prima dell'accertamento penale definitivo, un elemento idoneo a giustificare il ritiro cautelare e a concorrere alla valutazione amministrativa di inaffidabilità, senza che l'autorità di pubblica sicurezza debba anticipare il giudizio sulla responsabilità penale.
- Il ritiro cautelativo disposto dalla Questura e il successivo divieto prefettizio di detenzione o la revoca del porto d'armi sono provvedimenti autonomi; l'eventuale illegittimità del primo non determina automaticamente l'invalidità derivata dei secondi.
- Nel giudizio sull'affidabilità del titolare di armi possono essere valutati congiuntamente la denuncia per condotte minacciose, una situazione di conflittualità già emersa agli organi di polizia e il possesso non giustificato di strumenti astrattamente utilizzabili per offendere, anche se la rilevanza penale delle singole condotte non è ancora stata definitivamente accertata.
- Nel bilanciamento tra diritto al lavoro fondato sul possesso del porto d'armi e tutela dell'integrità fisica o della vita della persona esposta a una minaccia, l'amministrazione può accordare prevalenza alla sicurezza pubblica quando la prognosi di possibile abuso dell'arma non sia manifestamente inattendibile; la scelta non è sproporzionata per il solo fatto di incidere sull'attività lavorativa.
- L'archiviazione del procedimento penale o l'assoluzione con formula piena non determina automaticamente il diritto al rilascio del porto d'armi, ma consente all'interessato di presentare una nuova istanza, che deve essere riesaminata alla luce dell'assenza di ulteriori ragioni ostative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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