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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25979/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente in una controversia relativa al coinvolgimento in una frode IVA tramite operazioni inesistenti. La società resistente aveva sostenuto di aver provato la propria buona fede e la propria estraneità alla frode. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova e delle norme tributarie e unioniste richiamate in ricorso, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente reputato sufficienti mere verifiche formali, senza pretendere dal contribuente la prova della massima diligenza nell'accertare l'effettiva esistenza e consistenza del fornitore/cliente e senza considerare la mancata verifica dell'effettiva esistenza della ditta presso l'indirizzo dichiarato.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla società resistente, ritenendo che la censura riguardasse l'esatta interpretazione e applicazione delle norme sulla diligenza richiesta al contribuente per dimostrare di essere estraneo alla frode, e non una mera richiesta di rivalutazione del merito. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso: la CTR non si è attenuta al principio secondo cui il contribuente, per vincere la presunzione di coinvolgimento consapevole in una frode IVA, deve allegare elementi idonei a provare la propria massima diligenza, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata qualificata come violazione di legge, perché diretta a contestare l'esatta interpretazione e applicazione delle norme sulla diligenza del contribuente e non una mera rivalutazione del merito.

  • artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

    Richiamati come norme sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle presunzioni, nel contesto della prova del coinvolgimento consapevole nella frode IVA.

  • art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento tributario e presunzioni.

  • art. 75 (ora 109) d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato tra le disposizioni fiscali invocate a sostegno della censura.

  • artt. 5, 8 e 25 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamati tra le disposizioni fiscali invocate a sostegno della censura.

  • art. 19, primo comma, e 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati in relazione alla disciplina IVA e alla detrazione, nel contesto della frode mediante operazioni inesistenti.

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    Richiamato quale base unionista in materia di detrazione IVA.

  • art. 168 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato quale base unionista in materia di detrazione IVA.

Massime di principio

  • In tema di frodi IVA, il contribuente che intenda opporsi alla presunzione di coinvolgimento consapevole deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza nell'accertare l'effettiva esistenza e affidabilità del fornitore o cliente.
  • La verifica richiesta al contribuente non può esaurirsi in controlli meramente formali, ma deve essere apprezzata secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità rapportato al caso concreto.
  • Quando il giudice di merito ritenga sufficienti solo elementi formali e ometta di pretendere verifiche sostanziali sull'effettiva operatività della controparte contrattuale, viola i principi sull'onere probatorio e sulla prova presuntiva in materia di frodi IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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