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Sentenza

Sentenza n. 7053/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento dell’Agcm n. 31582, adottato nell’adunanza del 10 giugno 2025 e notificato alla società il successivo 24 giugno 2025, con il quale è stato deliberato che (i) «le condotte poste in essere da Novamont s.p.a. almeno dal 1° gennaio 2018 e accertate almeno fino al 31 dicembre 2023, consistenti nella stipula di contratti con i trasformatori, contenenti obblighi di approvvigionamento esclusivo o semi-esclusivo di Mater-Bi per la loro produzione di l.p.b. e v.l.p.b., e con la g.d.o., contenenti obblighi di approvvigionamento esclusivo di l.p.b. e v.l.p.b realizzate da licenziatari del marchio Mater-Bi® o a marchio Mater-Bi® nel materiale Mater-Bi, o comunque contenenti meccanismi incentivanti nei confronti della g.d.o. non già al mero acquisto di l.p.b. e v.l.p.b in Mater-Bi, ma da licenziatari del marchio Mater-Bi®, costituiscono un’unica e complessa strategia abusiva di natura escludente nei mercati nazionali della produzione e vendita di bio-compound per l.p.b. e v.l.p.b, che integra un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 Tfue finalizzato a ostacolare l’esplicarsi di un’effettiva concorrenza nei suddetti mercati», e (ii) «per l’infrazione è altresí responsabile Eni s.p.a., a partire dal 18 ottobre 2023»; - ove occorrer possa, di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi: (i) il provvedimento dell’Agcm, n. 31143 di avvio dell’istruttoria A573, deliberato nell’adunanza del 26 marzo 2024 e (ii) il provvedimento dell’Agcm di rigetto degli impegni presentati da Novamont in data 4 luglio 2024, deliberato nell’adunanza del 17 settembre 2024;

Giustizia amministrativa202511446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGCM n. 31582/2025, relativo all’accertamento di un abuso di posizione dominante escludente nei mercati nazionali dei bio-compound destinati alla produzione di shopper compostabili e all’estensione della responsabilità a Eni a titolo di parental liability

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Eni ha impugnato il provvedimento dell’AGCM deducendo, con tre motivi connessi, l’illegittima estensione della responsabilità per l’illecito commesso da Novamont. In primo luogo, ha sostenuto che l’illecito si sarebbe consumato prima dell’acquisizione del controllo di Novamont, sicché, al più, dopo tale acquisizione sarebbero rimasti soltanto gli effetti di accordi già conclusi, senza una perdurante infrazione ex art. 102 TFUE. In secondo luogo, ha contestato l’imputazione riferita all’ultimo periodo, di durata bimestrale, sostenendo di avere dimostrato l’autonomia operativa della controllata e di avere superato la presunzione derivante dal controllo totalitario. In terzo luogo, ha lamentato l’erronea valutazione degli elementi istruttori, assumendo che l’AGCM avesse omesso di considerare circostanze idonee a escludere la responsabilità solidale. La ricorrente non ha contestato specificamente la sussistenza dell’abuso realizzato da Novamont mediante una strategia complessa fondata su accordi di approvvigionamento esclusivo o semi-esclusivo con i trasformatori e su accordi con la grande distribuzione organizzata, assistiti da incentivi economici e obblighi di acquisto presso i licenziatari del marchio Mater-Bi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il provvedimento AGCM. Ha qualificato la condotta di Novamont come illecito antitrust permanente e non istantaneo: l’abuso, costituito da una pluralità coordinata di accordi contrattuali su più livelli, permane finché tali accordi continuano a produrre l’effetto di restringere la concorrenza e a precludere o rendere significativamente più difficile l’accesso al mercato dei concorrenti. La conclusione dell’accertamento al 31 dicembre 2023 non coincide necessariamente con la cessazione effettiva dell’infrazione, ma riflette l’assenza di prova sufficiente, oltre tale data, della posizione dominante e quindi del presupposto dell’illecito sanzionabile. Il Collegio ha ritenuto legittima l’estensione della responsabilità a Eni a titolo di parental liability dal momento dell’acquisizione del controllo totalitario di Novamont. Secondo il TAR, la controllante deve dimostrare di non avere potuto impedire l’illecito della controllata; la mera autonomia formale o organizzativa della controllata non è sufficiente. Nel caso concreto, l’acquisizione totalitaria era stata preceduta da una partecipazione minoritaria risalente, da attività di due diligence e da un accordo di acquisizione già definito; inoltre, non vi era stato un radicale mutamento della governance o della strategia commerciale, Novamont aderiva al programma di compliance di Eni e la prosecuzione dei contratti abusivi non era stata interrotta. Tali elementi dimostravano, secondo il giudice, la conoscibilità della condotta e l’omessa attivazione della controllante per impedirne la prosecuzione. La parental liability è stata distinta dalla partecipazione congiunta all’illecito: essa estende alla controllante le conseguenze patrimoniali dell’infrazione commessa dalla controllata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Eni è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 di spese in favore dell’AGCM; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    L’abuso di posizione dominante può realizzarsi mediante una strategia complessa composta da più accordi coordinati e può assumere natura permanente quando l’offesa alla concorrenza si protrae per tutto il periodo in cui gli accordi continuano a produrre effetti anticoncorrenziali.

  • art. 15, comma 1-bis, l. 287/1990

    Il limite edittale del 10% del fatturato è stato considerato dall’AGCM anche con riferimento al fatturato della controllante; la quantificazione della sanzione è stata tuttavia parametrata al fatturato della controllata.

  • art. 28 l. 689/1981

    Il riferimento al termine di prescrizione è stato utilizzato per escludere che la qualificazione dell’abuso come una serie di illeciti istantanei possa impedire all’autorità di intervenire su effetti anticoncorrenziali ancora attuali.

  • art. 5 l. 689/1981

    La parental liability è distinta dalla responsabilità concorsuale prevista per la commissione congiunta dell’illecito: essa comporta l’estensione delle conseguenze dell’infrazione alla controllante, senza attribuirle necessariamente la qualità di coautrice.

Massime di principio

  • Un abuso di posizione dominante realizzato mediante una pluralità coordinata di accordi contrattuali può costituire un illecito permanente quando l’offesa alla concorrenza si protrae per tutto il periodo in cui il complesso degli accordi continua a produrre effetti escludenti; la singola pattuizione successiva può quindi concorrere alla prosecuzione dell’illecito senza costituire necessariamente un autonomo abuso istantaneo.
  • Ai fini della qualificazione temporale di un illecito antitrust, rileva il rapporto causale tra la condotta e l’offesa alla concorrenza, non la mera permanenza degli effetti di una condotta ormai cessata: l’infrazione permane finché la condotta, anche attraverso accordi già conclusi, continua a cagionare la restrizione concorrenziale.
  • La delimitazione temporale dell’infrazione da parte dell’autorità antitrust alla data oltre la quale non sia stata raggiunta la prova piena della posizione dominante o di altro presupposto della fattispecie sanzionatoria non implica necessariamente l’accertamento dell’effettiva cessazione dell’illecito.
  • In caso di controllo totalitario, la controllante può superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla controllata soltanto fornendo una prova effettiva della propria impossibilità di impedire l’illecito; la mera autonomia formale, organizzativa o commerciale della controllata non è sufficiente.
  • Nella valutazione della parental liability assumono rilievo, unitariamente considerati, la conoscenza pregressa del business della controllata, la partecipazione già detenuta prima dell’acquisizione del controllo, le attività di due diligence, la continuità della governance e la mancata modifica della strategia commerciale illecita dopo il closing.
  • La parental liability non richiede che la controllante sia coautrice dell’infrazione ai sensi della responsabilità concorsuale, ma consente di estendere alla medesima le conseguenze patrimoniali dell’illecito della controllata quando non dimostri di non aver potuto impedirlo.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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