Cassazione Civile, Ordinanza n. 19528/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un atto pubblico del 14 marzo 1995 con cui tre eredi, che avevano proseguito l'attività familiare in forma di società di fatto, convennero con varie banche un finanziamento in forma di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca, destinato a coprire passività chirografarie maturate su più rapporti bancari. Successivamente alcune banche agirono in via monitoria ottenendo decreti ingiuntivi, opposti dai correntisti, e si instaurò anche un autonomo giudizio promosso da uno di essi per far dichiarare la nullità o annullare l'atto pubblico, cancellare le ipoteche e ricalcolare i debiti con applicazione del tasso legale. In appello la Corte territoriale aveva prima revocato una dichiarazione di estinzione, poi aveva qualificato l'atto del 1995 come transazione conservativa, dichiarato nulle le clausole sugli usi di piazza, sull'anatocismo e sulla commissione di massimo scoperto, ordinando una c.t.u. per il ricalcolo dei saldi; infine, con sentenza definitiva, aveva revocato i decreti ingiuntivi per difetto di prova del credito, ritenendo mancata la produzione di tutti gli estratti conto. Il ricorso principale denunciava: erronea revoca della estinzione del giudizio riunito; omessa pronuncia su alcune ragioni di credito portate da un decreto ingiuntivo; errata distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che l'atto del 1995 contenesse ricognizioni di debito ex art. 1988 c.c.; omesso esame delle dichiarazioni dei correntisti; e ulteriori censure sul mancato accoglimento parziale delle pretese bancarie. Il ricorso incidentale contestava soprattutto la ricostruzione delle conclusioni e la devoluzione in appello, nonché l'affermazione di non contestazione delle clausole sugli usi di piazza e la rilevanza della autonomia dei giudizi riuniti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha accolto il secondo e il quinto motivo del ricorso principale della banca, rigettando il primo e il quarto e assorbendo gli altri; ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese. In sostanza la Cassazione ha ritenuto fondato il rilievo per cui la Corte d'appello aveva omesso di considerare le dichiarazioni dei correntisti che, se qualificate come ricognizioni di debito, potevano incidere sull'onere della prova e sulla pretesa di prova del saldo, e ha anche rilevato che la sentenza definitiva non aveva statuito su tutte le ragioni di credito contenute in uno dei decreti ingiuntivi.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso
Il successore a titolo particolare può impugnare la sentenza di merito nei termini di legge, ma non può intervenire nel giudizio di cassazione in assenza di una previsione espressa che lo consenta.
art. 103 c.p.c.
Richiamato nel motivo sull'estinzione del giudizio riunito, in relazione al litisconsorzio e alla riassunzione del processo.
art. 300 c.p.c.
Richiamato nel motivo sull'interruzione e riassunzione del processo.
art. 305 c.p.c.
Il termine perentorio riguarda il deposito del ricorso in cancelleria per la riassunzione; la notifica segue come fase distinta per il ripristino del contraddittorio.
art. 302 c.p.c.
In assenza di udienza già fissata, la parte può chiedere la fissazione dell'udienza con ricorso, da notificare alle altre parti.
art. 291 c.p.c.
La nullità della notifica dell'atto di riassunzione impone la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio assegnato dal giudice.
art. 307 c.p.c.
L'eventuale mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica può determinare l'estinzione del giudizio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte ha accolto la censura nella parte in cui la sentenza d'appello non aveva considerato tutte le ragioni di credito del decreto ingiuntivo.
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito produce astrazione processuale e inversione dell'onere della prova, salvo che sia giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, è invalido o si è estinto.
art. 2697 c.c.
Richiamato ai fini della distribuzione dell'onere della prova sul credito e sul suo quantum.
art. 115 c.p.c.
Richiamato sia sul tema della non contestazione sia sulla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La Corte ha escluso che le doglianze sulla trascrizione o sulla motivazione integrassero un vizio invalidante della sentenza.
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello non sono ammissibili domande nuove; tuttavia la nullità delle clausole del titolo negoziale può essere rilevata d'ufficio come questione attinente ai fatti costitutivi della pretesa.
art. 346 c.p.c.
Le domande non riproposte in appello si intendono rinunciate, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse una rinuncia significativa.
art. 274 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla autonomia dei giudizi riuniti e sul loro coordinamento processuale.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale per l'interpretazione delle conclusioni e del thema decidendum.
art. 1363 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale per l'interpretazione coordinata degli atti processuali e delle domande.
art. 1366 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale per l'interpretazione secondo buona fede degli atti processuali.
art. 1369 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale per l'interpretazione delle espressioni impiegate negli atti.
art. 1421 c.c.
La nullità delle clausole del contratto di conto corrente è rilevabile d'ufficio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando vi sia contestazione sul titolo della pretesa interessi.
art. 1972 c.c.
Richiamato, insieme all'art. 1419 c.c., per escludere che la nullità di singole clausole travolga automaticamente l'intera transazione conservativa.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale non travolge il contratto quando le clausole nulle non sono essenziali rispetto all'assetto negoziale complessivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte soccombente nel ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è ammesso a intervenire, pur potendo proporre ricorso nei termini previsti dalla legge.
- Nel processo interrotto, la riassunzione tempestiva si perfeziona con il deposito del ricorso; la notificazione successiva serve al ripristino del contraddittorio e, se viziata, può essere rinnovata entro il termine assegnato dal giudice.
- In presenza di cause riunite o di più parti litisconsorti, l'atto di riassunzione compiuto da una sola parte è idoneo a evitare l'estinzione del giudizio anche nei confronti delle altre parti.
- L'errore o l'imprecisione nella trascrizione delle conclusioni delle parti integra di regola una irregolarità formale, non un vizio invalidante della sentenza, salvo che si traduca in omessa pronuncia o in effettiva carenza motivazionale.
- La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. comporta inversione dell'onere della prova sul credito riconosciuto, ma l'effetto di astrazione processuale viene meno se sia giudizialmente dimostrato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, è invalido o si è estinto.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della banca, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente poste a fondamento della pretesa è rilevabile d'ufficio; tuttavia tale nullità parziale non esclude automaticamente l'esistenza di un credito residuo, che va accertato secondo le regole sull'onere probatorio.
- La nullità di clausole non essenziali non travolge la validità dell'intero negozio transattivo quando l'assetto di interessi complessivo resta conservabile.
- La mancata produzione integrale della documentazione contabile può incidere sulla prova del credito, ma non consente di ignorare eventuali titoli di riconoscimento del debito o altre risultanze decisive che spostino l'onere probatorio.
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