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Sentenza

Sentenza n. 784/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; in ogni caso per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale;

Giustizia amministrativa202300050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive realizzate su terreni di proprietà dei ricorrenti, nonché nota dell'Ufficio Tecnico comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una strada, con annessi lavori di sbancamento e scavi del pendio, realizzata da altro soggetto senza le necessarie autorizzazioni e studi tecnici. Hanno dedotto: 1) nullità dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, per impossibilità giuridica di esecuzione dovuta al sequestro penale delle aree; 2) violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento, sostenendo di essere proprietari incolpevoli e di non dover essere destinatari dell'ordine demolitorio, avendo subito l'abuso a loro insaputa; 3) violazione dei principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede, per avere il Comune adottato ordinanze separate e sostanzialmente identiche nei confronti dei diversi proprietari, anziché un unico provvedimento riferito all'unica condotta abusiva. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall'ordinanza e dal comportamento dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il sequestro penale impedisce solo temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può comportare il differimento del termine per adempiere, ma non determina la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione. L'interessato deve eventualmente chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro o l'autorizzazione a procedere alla demolizione; solo il rigetto di tale richiesta può impedire l'esecuzione e l'avvio dell'acquisizione al patrimonio comunale. Il secondo motivo è stato respinto in quanto l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio. L'ordine può quindi essere rivolto al proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell'opera, poiché l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e la sanzione demolitoria ha natura ripristinatoria, indipendente da dolo, colpa o buona fede del proprietario. La posizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare ai fini dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale; inoltre, anche secondo l'orientamento più favorevole invocato dai ricorrenti, essi non hanno dimostrato di avere posto in essere tutte le iniziative necessarie per costringere l'autore dell'abuso al ripristino. Il terzo motivo è stato respinto perché non esiste alcun divieto di adottare provvedimenti distinti per ciascuna area e posizione proprietaria; tale modalità consente anzi di considerare le specificità delle singole situazioni. L'unitarietà dell'illecito edilizio rileva per accertarne la sussistenza e gravità, ma non impone l'adozione di un unico provvedimento nei confronti di tutti i proprietari. La domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza della domanda impugnatoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per mancanza di un elemento essenziale non ricorre per il solo fatto che l'ordine demolitorio riguardi un'area sottoposta a sequestro penale.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    I commi 2 e 3 individuano congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione. Il sequestro penale impedisce temporaneamente l'esecuzione materiale, ma non invalida l'ingiunzione; l'eventuale mancata ottemperanza durante il sequestro non è sanzionabile ai sensi del comma 4.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    Il soggetto destinatario dell'ordine demolitorio può chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro o l'autorizzazione necessaria per procedere alla demolizione e al ripristino.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede non impediscono all'amministrazione di adottare distinti provvedimenti repressivi riferiti a singole aree e posizioni proprietarie coinvolte nella medesima vicenda abusiva.

Massime di principio

  • Il sequestro penale di un immobile o di un'area abusiva non determina l'illegittimità né la nullità dell'ordinanza di demolizione, ma può incidere temporaneamente sulla sua esecuzione materiale e sulla decorrenza del termine per il ripristino. Il destinatario deve attivarsi per chiedere il dissequestro o l'autorizzazione a demolire; solo il rigetto di tale richiesta può configurare un impedimento rilevante all'esecuzione e all'avvio dell'acquisizione al patrimonio comunale.
  • Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, il proprietario dell'area e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti dell'ordine di demolizione. La responsabilità dell'ordine demolitorio nei confronti del proprietario non dipende dalla sua partecipazione materiale all'abuso, dal dolo o dalla colpa, né dalla sua buona fede, trattandosi di sanzione ripristinatoria riferita a un illecito edilizio permanente.
  • La condizione di proprietario incolpevole può assumere rilievo principalmente rispetto all'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e agli effetti successivi dell'inottemperanza, non escludendo di per sé la legittimità dell'ordine di demolizione.
  • L'amministrazione può adottare ordinanze di demolizione separate per ciascuna area o posizione proprietaria coinvolta in una medesima condotta edilizia abusiva; l'unitarietà dell'illecito non impone l'adozione di un unico provvedimento e la separazione può consentire una valutazione delle peculiarità delle singole posizioni.
  • La domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità dell'ordinanza di demolizione deve essere respinta quando l'atto impugnato risulta legittimo, poiché manca il presupposto dell'ingiustizia del danno.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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