Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 785/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 1591/2025, RG n. 2260/2025 del 22 ottobre 2025, notificato il 28 ottobre 2025, dichiarato definitivamente esecutivo dal Giudice di Pace di Sassari il 12 dicembre 2025 per mancata opposizione.

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Sassari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1591/2025 del Giudice di Pace di Sassari, notificato e divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Il decreto ingiuntivo aveva ingiunto all’Azienda sanitaria di pagare Euro 683,11, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, decorrenti dalla scadenza delle fatture fino al pagamento, nonché Euro 231,50 per spese del procedimento, oltre accessori di legge. L’inadempimento dell’Azienda, rimasta non costituita nonostante la regolare notifica del ricorso, ha determinato la proposizione del giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo per mancata opposizione e che l’Azienda sanitaria non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Ha quindi ordinato all’Azienda di corrispondere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza Euro 683,11, gli interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al pagamento, nonché Euro 231,50 per le spese del procedimento, oltre accessori di legge. Il giudice ha ritenuto di poter prescindere, allo stato, dalla nomina del commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, avvertendo che tali misure potranno essere adottate in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato. L’Azienda è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito al TAR di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002

    Costituiscono il fondamento degli interessi moratori dovuti sulle somme riconosciute dal decreto ingiuntivo, dalla scadenza delle fatture fino al pagamento.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione obbligata al pagamento.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un titolo esecutivo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine ultimativo determinato.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora non sono necessariamente immediate: il giudice può prescindervi allo stato, assegnando previamente all’amministrazione un termine per adempiere e riservandosi di adottare tali misure in caso di persistente inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario, l’amministrazione deve corrispondere anche gli interessi moratori e le spese riconosciute nel titolo esecutivo, nei limiti e secondo la decorrenza stabiliti dal titolo stesso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.