Tribunale, Sentenza T-635/22
Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) dell'11 settembre 2024. — Mikhail Fridman e a. contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome dei ricorrenti nell’elenco – Obbligo di dichiarazione di fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai richiedenti – Obbligo di cooperazione con l’autorità nazionale competente – Partecipazione ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive – Articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Interesse ad agire – Ricevibilità – Competenza del Consiglio – Proporzionalità. — Causa T-635/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Fridman, Aven e Khan contro il regolamento che, nel quadro delle sanzioni UE contro la Russia, introduceva un obbligo di dichiarazione dei beni e di cooperazione con le autorità nazionali competenti. Ha riconosciuto la ricevibilità del ricorso perché le nuove disposizioni incidevano direttamente sulla loro situazione giuridica senza misure di esecuzione. Nel merito, ha ritenuto che il Consiglio fosse competente ex articolo 215 TFUE e che le misure fossero proporzionate, sufficientemente chiare e non invasive della competenza penale degli Stati membri.
Misure restrittive UE contro la Russia: legittimità degli obblighi di dichiarazione e cooperazione imposti ai soggetti inseriti nell’elenco ai fini dell’effettiva attuazione del congelamento dei capitali.
La questione giuridica
Nei ricorsi di annullamento ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a stabilire se i ricorrenti fossero legittimati ad agire e avessero interesse ad agire contro il regolamento (UE) 2022/1273, nella parte in cui introduce nell’articolo 9 del regolamento n. 269/2014 un obbligo di dichiarazione dei fondi e di cooperazione con l’autorità competente, nonché la qualificazione dell’inosservanza di tali obblighi come elusione delle misure restrittive; nel merito, se tali obblighi fossero adottabili sulla base dell’articolo 215 TFUE, se violassero i principi di proporzionalità e certezza del diritto e se il Consiglio avesse oltrepassato le proprie competenze invadendo la materia penale riservata agli Stati membri.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che le disposizioni impugnate costituiscano atti regolamentari che riguardano direttamente i ricorrenti e non comportano misure di esecuzione, e ha respinto nel merito il ricorso: il Consiglio poteva, sulla base dell’articolo 215 TFUE, imporre ai soggetti designati obblighi di dichiarazione dei beni e di cooperazione funzionali all’attuazione uniforme ed efficace del congelamento dei capitali, poiché tali obblighi non sono sanzioni né misure penali; inoltre, essi rispettano proporzionalità e certezza del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 24 TUE
- Articolo 40 TUE
- Articolo 275 TFUE
- Articolo 83 TFUE
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Regolamento (UE) 2022/1273
- Regolamento (UE) 2022/880
- Decisione (PESC) 2014/145
- Decisione (PESC) 2022/1272
- Decisione (PESC) 2022/337
- Decisione (PESC) 2022/429
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 269/2014
Misure restrittive contro la Russia: obblighi di dichiarazione e cooperazione per i soggetti designati
La sentenza riguarda il ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Mikhail Fridman, Petr Aven e German Khan contro il regolamento (UE) 2022/1273, che ha modificato il regolamento (UE) n. 269/2014 nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta alle azioni della Federazione russa contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La controversia verte in particolare sugli obblighi introdotti dall’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, relativi alla dichiarazione dei fondi e alla cooperazione con l’autorità competente.
Contesto fattuale e normativo
Il Tribunale ricorda che i ricorrenti erano già stati inseriti negli elenchi di persone soggette a congelamento dei capitali: per Fridman e Aven con decisione (PESC) 2022/337 e regolamento di esecuzione (UE) 2022/336; per Khan con decisione (PESC) 2022/429 e regolamento di esecuzione (UE) 2022/427. Il regolamento impugnato è stato adottato il 21 luglio 2022, sulla base dell’articolo 215 TFUE, per rafforzare l’efficacia uniforme del regime sanzionatorio.
Il nuovo articolo 9 del regolamento n. 269/2014 prevede che le persone ed entità iscritte nell’allegato I:
- trasmettano entro un termine determinato le informazioni sui fondi o sulle risorse economiche situati nella giurisdizione di uno Stato membro;
- cooperino con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni;
- siano considerate, in caso di inosservanza, partecipi di attività di elusione delle misure di congelamento.
Ricevibilità: incidenza diretta, assenza di misure di esecuzione e interesse ad agire
Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dagli intervenienti. Anzitutto qualifica le disposizioni impugnate come atti regolamentari ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto adottati sulla base dell’articolo 215 TFUE e aventi portata generale.
Quanto all’incidenza diretta, osserva che le norme contestate si applicano automaticamente ai ricorrenti dal momento in cui i loro nomi figurano nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 e producono effetti immediati sulla loro situazione giuridica, senza lasciare margini discrezionali alle autorità chiamate ad attuarle. Inoltre, tali disposizioni non richiedono misure di esecuzione, né a livello dell’Unione né a livello nazionale, sicché i ricorrenti non devono attendere provvedimenti applicativi per poterle contestare.
Il Tribunale riconosce anche l’interesse ad agire: l’eventuale annullamento potrebbe produrre effetti giuridici utili ai ricorrenti, e l’adempimento degli obblighi contestati non fa venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia di legittimità. In particolare, l’obbligo di cooperazione permane anche dopo la dichiarazione dei fondi, e la qualificazione dell’inosservanza come elusione integra un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
Primo motivo: base giuridica, competenza del Consiglio, proporzionalità e certezza del diritto
I ricorrenti sostenevano che l’articolo 215 TFUE non consentisse di imporre obblighi positivi ai soggetti sanzionati e che le misure contestate fossero, in realtà, sanzioni e non misure restrittive. Il Tribunale respinge tale impostazione.
Richiamando il sistema PESC/TFUE, il Tribunale afferma che:
- le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 29 TUE fissano la posizione dell’Unione in materia di misure restrittive;
- i regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 215 TFUE danno attuazione uniforme a tali decisioni nell’ordinamento dell’Unione.
Nel caso di specie, gli obblighi di dichiarazione e cooperazione sono stati introdotti per contrastare meccanismi di elusione sempre più complessi e garantire l’efficacia uniforme del congelamento dei capitali. Non si tratta di sanzioni, ma di misure di attuazione del regime restrittivo; la eventuale sanzionabilità dell’inosservanza dipende comunque dalle norme nazionali, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 269/2014, che lascia agli Stati membri la scelta della natura delle sanzioni.
Il Tribunale esclude inoltre la violazione della proporzionalità: gli obblighi sono idonei e necessari per individuare i beni occultati o schermati e per contrastare l’elusione del regime, in un contesto caratterizzato da un numero eccezionalmente elevato di persone ed entità colpite e da strutture patrimoniali complesse. Il pregiudizio lamentato dai ricorrenti non appare sproporzionato rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti, ossia la pace e la sicurezza internazionale e la risposta alle azioni della Federazione russa contro l’Ucraina.
Quanto alla certezza del diritto, il Tribunale ritiene sufficientemente chiare le nozioni di fondi o risorse economiche "appartenenti", "posseduti", "detenuti" o "controllati", richiamando anche la giurisprudenza sul controllo in materia di misure restrittive. Le norme consentono ai destinatari di comprendere con precisione l’ambito degli obblighi di dichiarazione.
Respinge infine l’argomento della pretesa portata extraterritoriale: il regolamento riguarda solo i beni nella giurisdizione di uno Stato membro; per i soggetti situati fuori dall’Unione rilevano soltanto i beni situati nel territorio dell’Unione.
Secondo motivo: assenza di invasione della materia penale e rispetto dell’articolo 40 TUE
I ricorrenti sostenevano che, introducendo la qualificazione dell’inosservanza come elusione e sapendo che molti Stati membri sanzionavano penalmente simili condotte, il Consiglio si fosse sostituito al legislatore penale. Il Tribunale respinge anche questo motivo.
Le disposizioni impugnate non sono disposizioni penali: esse istituiscono obblighi amministrativi di dichiarazione e cooperazione e si limitano a qualificare giuridicamente la loro violazione come forma di elusione. La scelta di prevedere sanzioni penali, amministrative o civili resta agli Stati membri in forza dell’articolo 15 del regolamento n. 269/2014. Ne consegue che non vi è stata violazione dell’articolo 83 TFUE né dell’articolo 40 TUE, poiché il Consiglio non ha disciplinato la materia penale dell’Unione.
Il Tribunale distingue inoltre il regolamento impugnato dagli atti successivi adottati nel 2022 sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, osservando che quelli mirano all’armonizzazione penale, mentre il regolamento in esame mira solo a garantire l’effettiva applicazione uniforme delle misure restrittive.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese del Consiglio e alle proprie spese; le spese del Regno del Belgio, della Repubblica di Lettonia e della Commissione restano a carico di ciascun interveniente.
Principi affermati
La pronuncia afferma che, nell’ambito delle misure restrittive adottate ex articoli 29 TUE e 215 TFUE, il Consiglio può imporre ai soggetti designati obblighi positivi di dichiarazione dei beni e di cooperazione con le autorità nazionali, quando tali obblighi siano funzionali a garantire l’effettiva e uniforme attuazione del congelamento dei capitali. Tali obblighi non costituiscono sanzioni né invadono la competenza penale degli Stati membri; la loro legittimità va valutata alla luce della base giuridica dell’articolo 215 TFUE, della proporzionalità e della certezza del diritto.
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