Ordinanza n. 881/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025 prot.58896, nonché dell’ultimo elenco integrativo come da Avviso prot.59697 del 30.12.2025, nella parte in cui non sono stati inseriti i nominativi dei ricorrenti, del voto ottenuto dagli stessi candidati alla prova preselettiva, della prova stessa, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, dell’art.4 del bando e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la ripetizione della prova preselettiva dei ricorrenti e/o la loro ammissione alla prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui non includevano la ricorrente, nonché il voto conseguito nella prova preselettiva, la prova stessa e i relativi quesiti di logica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui non risultava inclusa. Sono stati inoltre contestati il voto conseguito nella prova preselettiva, la prova preselettiva, i quesiti di logica, gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, l'art. 4 del bando e gli atti presupposti e consequenziali. È stata proposta anche domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante la ripetizione della prova preselettiva, l'ammissione alla prova scritta o altra misura satisfattiva. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della conferma degli effetti del decreto cautelare presidenziale già adottato. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha valorizzato il fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti né è stata definita la domanda di annullamento o quella risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione. Il giudizio di merito è stato fissato per il 9 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare; il TAR ha confermato gli effetti del decreto cautelare presidenziale nel bilanciamento degli interessi coinvolti.
art. 30 c.p.a.
È stato indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non definita dall'ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un precedente decreto cautelare presidenziale quando il bilanciamento degli interessi coinvolti lo giustifica.
- La circostanza che il candidato abbia già sostenuto la prova scritta può essere valorizzata nel bilanciamento cautelare degli interessi, anche quando la controversia riguarda la mancata ammissione alla prova stessa.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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