Ordinanza n. 265/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di occupazione di suolo pubblico con dehors e, per quanto occorrente, regolamento comunale sugli spazi all’aperto annessi ai pubblici esercizi
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di occupazione di suolo pubblico con dehors all’esterno del proprio pubblico esercizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrente, il regolamento comunale nella parte in cui gli articoli 2, 5 e 17 sarebbero stati ritenuti ostativi al rilascio della concessione per un dehors già esistente. Il giudice rileva che la controversia necessita di approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare, la società ha dedotto il rischio di grave pregiudizio derivante dall’impossibilità di mantenere la struttura esistente in assenza di titolo, con conseguenze sulla gestione dell’attività e connesse alla rimozione del dehors.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità del diniego o del regolamento. Ha ritenuto sussistente un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ravvisato nell’impossibilità per la società di mantenere medio tempore il dehors già esistente e nelle conseguenze della sua eventuale rimozione. Pur trattandosi di un interesse pretensivo quanto al rilascio del titolo, il Collegio ha valorizzato anche l’interesse oppositivo della ricorrente a non subire la rimozione di una struttura realizzata in forza di precedenti provvedimenti ampliativi ormai scaduti. In applicazione del potere di tutela cautelare atipica previsto dall’art. 55 c.p.a. e mediante proporzionato bilanciamento degli interessi, ha autorizzato la società a mantenere e utilizzare il dehors fino alla decisione di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 23 marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione attribuisce al giudice cautelare il potere di adottare una misura non necessariamente coincidente con la mera sospensione dell’atto impugnato, quando ciò sia necessario per preservare provvisoriamente l’utilità della posizione azionata e bilanciare proporzionatamente gli interessi in gioco.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’art. 55 c.p.a. consente al giudice amministrativo di adottare misure atipiche, non limitate alla sospensione dell’atto impugnato, quando la sospensione non sia sufficiente a evitare il pregiudizio nelle more del giudizio di merito.
- Anche quando la domanda principale mira al conseguimento di un provvedimento ampliativo e tutela quindi un interesse pretensivo, può essere riconosciuta una misura cautelare volta a preservare l’interesse oppositivo del privato a non subire la rimozione di una situazione materiale già esistente, formatasi in forza di precedenti titoli scaduti.
- Il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo può sussistere quando l’immediata rimozione di una struttura funzionale all’esercizio di un’attività economica produca conseguenze sia sulla gestione dell’attività sia sui costi e sulle problematiche operative della rimozione.
- Quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria cautelare, il giudice può accordare una tutela provvisoria temporalmente limitata alla definizione del merito, mediante bilanciamento proporzionato degli interessi pubblici e privati.
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