Ordinanza n. 2223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego amministrativo fondato principalmente sull’esito di una vicenda penale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna, chiedendone la riforma e la concessione di una misura cautelare. Dalla motivazione emerge che il provvedimento amministrativo contestato era un diniego il cui principale presupposto era costituito dall’esito di una vicenda penale. L’appellante ha dedotto l’incidenza della custodia cautelare sulla mancata percezione di redditi nel relativo periodo, il successivo reperimento di un’attività lavorativa e la sussistenza del requisito alloggiativo, producendo documentazione ritenuta astrattamente idonea a dimostrarlo. Ha inoltre evidenziato l’interesse a non essere allontanato dal territorio e dal resto della famiglia, nel frattempo trasferitasi in Svizzera.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all’esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti elementi favorevoli alla domanda. In particolare, ha valorizzato l’esito della vicenda penale, quale principale presupposto del diniego, le giustificazioni relative alla mancata percezione dei redditi durante la custodia cautelare, il successivo reperimento di un’attività lavorativa e la documentazione concernente il requisito alloggiativo. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all’interesse dell’appellante a non subire l’allontanamento dal territorio e dalla famiglia, rilevando l’assenza di elementi di pericolosità sociale. Ha quindi accolto l’appello, riformato l’ordinanza del TAR e accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Le amministrazioni sono state condannate alle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione del diniego fondato principalmente su una vicenda penale deve tenere conto anche dell’esito di tale vicenda e della sua concreta attualità quale indice ostativo alla permanenza dello straniero.
- La mancata percezione di redditi durante un periodo di custodia cautelare può essere valutata, in sede cautelare, alla luce delle sue cause e del successivo reperimento di un’attività lavorativa, senza considerarla automaticamente ostativa alla posizione dello straniero.
- La produzione di documentazione astrattamente idonea a dimostrare il requisito alloggiativo può concorrere, nella fase cautelare, alla valutazione del fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dello straniero a non essere allontanato dal territorio e a preservare i legami familiari può prevalere sull’interesse amministrativo all’esecuzione immediata del diniego quando non emergano elementi attuali di pericolosità sociale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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