Sentenza n. 1360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 17 luglio 2025, n. 2704, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 505/2022/E/EEL, adottata in riedizione del potere in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5023/2020, e successiva quantificazione di euro 408.084,85 degli importi restitutori dovuti per sbilanciamenti nel servizio di dispacciamento
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia n. 2704/2025, che aveva respinto l’azione di annullamento della deliberazione ARERA n. 505/2022/E/EEL. La deliberazione aveva confermato il provvedimento prescrittivo precedentemente adottato nei confronti dell’operatore per strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento, rinnovando l’istruttoria secondo le indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 5023/2020. In particolare, l’Autorità aveva considerato non solo il profitto derivante dagli sbilanciamenti rispetto ai programmi vincolanti di immissione o prelievo, ma anche gli eventuali effetti favorevoli degli sbilanciamenti “in controfase” sul sistema elettrico. L’appello deduceva error in iudicando quanto alla ritenuta attendibilità tecnico-scientifica della metodologia del “segno reale”, utilizzata per individuare a posteriori lo stato effettivo deficitario o eccedentario del sistema; contestava l’impiego di una metodologia zonale anziché nodale; sosteneva che gli sbilanciamenti potessero incidere su criticità di rete diverse dal bilanciamento; censurava il ricorso al prezzo medio ponderato del mercato per il servizio di dispacciamento (MSD); lamentava una sopravvalutazione degli effetti degli sbilanciamenti e la violazione del principio condizionalistico, che avrebbe imposto la verifica del loro effettivo effetto causale sul sistema. L’appellante ha inoltre chiesto una consulenza tecnica o verificazione sulla correttezza dei calcoli e sull’applicazione uniforme del criterio agli operatori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta l’adesione del giudice di primo grado alla consolidata giurisprudenza della Sezione sulla metodologia utilizzata da ARERA nella riedizione dei procedimenti prescrittivi. La metodologia semplificata è stata giudicata compatibile con il principio condizionalistico, poiché riconosce agli operatori il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema in conseguenza degli sbilanciamenti. Gli sbilanciamenti “in fase”, che aggravano il disequilibrio della zona, sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima, mentre quelli “in controfase” sono considerati favorevoli al sistema e valorizzati secondo il criterio più favorevole tra il prezzo del mercato del giorno prima e la media dei prezzi del mercato di bilanciamento. Il “segno reale” è stato ritenuto l’unico criterio idoneo a determinare in concreto e a posteriori lo stato effettivo del sistema, distinguendo tra deficit ed eccedenza di energia e consentendo di valutare il contributo degli sbilanciamenti alla riduzione dell’onere sostenuto da Terna. La quantificazione zonale è stata ritenuta necessaria perché, nel periodo considerato, non esisteva una programmazione di immissioni e prelievi a livello nodale, né una corrispondente struttura nodale dei mercati per le unità non abilitate. Il prezzo medio ponderato del MSD è stato giudicato coerente con il sistema pay-as-bid e più favorevole per gli operatori rispetto ad altri criteri, senza determinare ulteriori oneri per i consumatori. Il Collegio ha inoltre escluso che gli sbilanciamenti degli operatori non abilitati potessero essere assimilati alle offerte di bilanciamento coordinate da Terna, poiché si tratta di condotte non coordinate con il gestore della rete e potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza del sistema. L’istanza istruttoria è stata respinta: la verifica della conformità della riedizione del potere al giudicato era già stata compiuta nella precedente sentenza sull’ottemperanza; la consulenza o verificazione richiesta in appello avrebbe inoltre comportato un inammissibile controllo generalizzato sull’operato di ARERA. Le spese del grado sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 14 delibera ARERA 111/06
Impone agli utenti del dispacciamento un obbligo di programmazione diligente; la violazione di tale obbligo qualifica come illeciti gli sbilanciamenti contestati.
art. 39 delibera ARERA 111/06
Prevede, secondo la ricostruzione richiamata dal giudice, la valorizzazione degli sbilanciamenti controfase mediante il prezzo medio ponderato del mercato di bilanciamento, ritenuto il criterio più favorevole possibile per le unità non abilitate.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943
È richiamato a conferma del modello zonale del mercato elettrico e dell’assenza di una programmazione nodale per le unità non abilitate.
art. 99 c.p.a.
È richiamato nel testo solo indirettamente quale disciplina del giudicato e dell’ottemperanza? No, non risulta applicato in modo decisivo nella motivazione.
Massime di principio
- Nella riedizione del potere prescrittivo conseguente all’annullamento di un precedente provvedimento, l’autorità di regolazione può utilizzare una metodologia semplificata per verificare gli effetti degli sbilanciamenti, purché tale metodologia rispetti le indicazioni conformative del giudicato e riconosca agli operatori il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema.
- Il criterio del “segno reale”, determinato sulla base dello sbilanciamento aggregato zonale effettivamente verificatosi, è idoneo a individuare a posteriori lo stato concreto del sistema elettrico, distinguendo tra deficit ed eccedenza di energia e consentendo di valutare gli effetti favorevoli degli sbilanciamenti controfase.
- Quando il mercato e la programmazione degli operatori non abilitati sono strutturati su base zonale e non nodale, la quantificazione retroattiva degli importi restitutori derivanti dagli sbilanciamenti deve essere effettuata con metodologia e prezzi zonali, non essendo possibile applicare un modello nodale non previsto dal sistema di riferimento.
- Gli sbilanciamenti degli utenti non abilitati non sono fungibili con le offerte di bilanciamento del mercato attivate e coordinate dal gestore della rete, poiché costituiscono condotte non coordinate che possono eccedere le riserve predisposte per la sicurezza del sistema.
- Il prezzo medio ponderato del mercato di bilanciamento può costituire una valorizzazione legittima e favorevole degli sbilanciamenti controfase quando è coerente con il sistema pay-as-bid e con il costo o ricavo effettivamente sostenuto o trasferito dal gestore della rete.
- Non è ammissibile disporre una consulenza tecnica o una verificazione diretta a esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’autorità regolatoria, soprattutto quando le questioni prospettate sono già state risolte dal giudicato o da una consolidata giurisprudenza.
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