Cassazione Civile, Ordinanza n. 34742/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un ente locale aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società concessionaria della riscossione per una somma complessiva superiore a 2,3 milioni di euro, di cui una parte invocata in privilegio ex art. 2752 c.c. La domanda era stata accolta solo parzialmente: il giudice delegato aveva ammesso una quota del credito, escludendo altre somme per difetto di prova, gli interessi per difetto di conteggio analitico e il privilegio; il Tribunale, in sede di opposizione, aveva riconosciuto il privilegio solo sulla somma già ammessa e aveva respinto ulteriori poste, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta per alcuni crediti e ritenendo che, per il credito da proventi del servizio idrico integrato, lo stralcio di bilancio provasse solo l'esistenza dei ruoli, ma non l'effettivo incasso da parte della concessionaria. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto due censure: 1) omessa pronuncia/violazione degli artt. 112 e 637 c.p.c. perché il Tribunale, dopo aver riconosciuto il privilegio sulla somma ammessa, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione degli interessi moratori già riconosciuti in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. perché il Tribunale avrebbe invertito l'onere probatorio, pretendendo dal creditore la prova dell'effettivo incasso delle somme da parte della concessionaria, invece di gravare quest'ultima della prova del mancato incasso o dell'inesatto adempimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché inammissibile, ritenendo non chiarito un profilo decisivo sulla opponibilità alla massa del decreto ingiuntivo opposto, cioè se esso fosse divenuto definitivo prima o dopo la dichiarazione di fallimento/amministrazione straordinaria, e richiamando il principio per cui il provvedimento monitorio opposto è opponibile alla massa solo se il giudizio di opposizione si sia definito con provvedimento non più impugnabile prima dell'apertura della procedura. Ha accolto invece, nei limiti indicati, il secondo motivo: ha affermato che, in presenza di un rapporto obbligatorio tra ente impositore e concessionaria, al creditore basta allegare il titolo e la scadenza dell'obbligazione, mentre spetta al debitore/procedura provare l'adempimento o l'impossibilità sopravvenuta di adempiere; il giudice di merito aveva quindi errato nel porre a carico del Comune la prova dell'effettivo incasso delle somme presso i contribuenti. Per il resto, la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'apprezzamento sulle prove documentali e inammissibile, per difetto di specificità, la censura sull'attestazione del responsabile dell'ufficio tributi. Il decreto del Tribunale di Roma è stato pertanto cassato limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancata chiarificazione di un profilo decisivo sulla definitività del decreto ingiuntivo rispetto alla procedura concorsuale
art. 637 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella doglianza sull'omessa pronuncia relativa agli interessi monitori
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato formalmente dal ricorrente, ma la Corte ha trattato la censura come inammissibile per genericità
art. 2697 c.c.
la Corte ha ribadito che il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo, cioè l'adempimento o l'impossibilità sopravvenuta
art. 2752 c.c.
richiamato per la collocazione privilegiata del credito tributario; il Tribunale ha riconosciuto il privilegio solo sulla somma ammessa al passivo
artt. 54 e 55 l.fall.
richiamati dal ricorrente per sostenere la domanda di ammissione degli interessi nella collocazione e per il tempo previsti dalla disciplina concorsuale
art. 13533 del 2001
richiamata come arresto delle Sezioni Unite sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di inesatto adempimento
Cass. n. 13810 del 2022
richiamata per il principio secondo cui il fallimento intervenuto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rende il decreto inopponibile alla massa
Cass. n. 9933 del 2018
richiamata per il principio secondo cui il decreto ingiuntivo opposto è opponibile alla massa solo se l'opposizione è definita con provvedimento non più impugnabile prima della dichiarazione di fallimento
Massime di principio
- Nel rapporto obbligatorio, il creditore che agisca per l'adempimento o per l'ammissione al passivo deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento; incombe invece sul debitore la prova del fatto estintivo, ossia dell'avvenuto esatto adempimento o dell'impossibilità oggettiva e sopravvenuta di adempiere.
- Quando è dedotto un inesatto adempimento, il creditore è tenuto solo ad allegarne l'inesattezza, mentre il debitore deve dimostrare di avere esattamente adempiuto.
- In sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito sulla idoneità delle prove documentali non è censurabile come nuova valutazione del fatto, salvo specifici vizi di legittimità.
- La censura per difetto di specificità è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il contenuto dell'atto o del documento rilevante nei passaggi decisivi.
- Il decreto ingiuntivo opposto è opponibile alla massa concorsuale solo se il giudizio di opposizione si è definito con provvedimento non più impugnabile prima dell'apertura della procedura; diversamente, il titolo non è opponibile alla massa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34717/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34720/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34721/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34722/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34724/2024 del 28/12/2024
- ordinanza_civile · 28 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34725/2024 del 28/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →