Sentenza n. 116/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena – Sez. Lavoro n. 741/2024, depositata e resa pubblica il 3.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro n. 741/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con cui gli era stato riconosciuto il diritto a percepire la Carta Docenti per due annualità. La sentenza era stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione spontanea era decorso senza che il Ministero vi desse esecuzione. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a.. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accertato la perdurante inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha nominato fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento e su istanza del ricorrente, un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza ottemperanda aveva già previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, misura ritenuta equa anche ai fini dell’art. 114, comma 4, c.p.a.. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa, nei presupposti previsti, la penalità di mora. Nel caso concreto la penalità non è stata applicata perché il giudice ha ritenuto già equa la previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza ottemperanda.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
«interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994»
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nel giudicato è stata ritenuta una misura equa e sufficiente, tale da escludere l’aggiunta di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il testo richiama il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione spontanea delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso, unitamente alla notifica del giudicato, consente la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un’amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato, quando la sentenza sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo.
- In presenza di perdurante inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione, fissando il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere riconosciuta quando il giudicato da eseguire preveda già interessi o rivalutazione e tale misura sia ritenuta equa e adeguata a fronte dell’inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →