Cassazione Civile, Ordinanza n. 21515/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso sulla base di titoli di credito protestati. Il creditore procedente ha pignorato i crediti che una società terza vantava nei confronti della debitrice esecutata. A seguito della dichiarazione di quantità resa dal terzo e delle contestazioni insorte, è stato instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, disciplinato nella versione anteriore alla riforma del 2012. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società terza pignorata ha dedotto tre motivi: 1) nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della domanda, per asserita mancanza di specifica indicazione del titolo e dell'oggetto dei crediti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella scrittura transattiva del 1 febbraio 2007 e nel pagamento del debito ivi riconosciuto; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che, avendo essa già contestato l'inadempimento della società debitrice, sarebbe spettato al creditore procedente dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, mentre la Corte territoriale avrebbe erroneamente posto a suo carico la prova dell'insussistenza del credito e avrebbe anche negato l'ammissione di prove contrarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi due motivi. Ha invece accolto il terzo motivo, censurando la sentenza di merito perché non aveva correttamente individuato, sulla base della dichiarazione di quantità, l'esatto oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e quindi non aveva correttamente distribuito l'onere della prova né valutato coerentemente l'ammissibilità delle prove. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 548 c.p.c.
Nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si determina in base alla dichiarazione di quantità e alle contestazioni sorte in sede esecutiva.
art. 549 c.p.c.
Nella disciplina previgente, il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni sulla dichiarazione del terzo è delimitato dall'oggetto delle contestazioni stesse.
art. 163 n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda; censura disattesa.
art. 164 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la dedotta nullità della citazione; la Corte non l'ha ritenuta sussistente.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alla dedotta tardività delle precisazioni e delle prove; la questione resta assorbita o comunque non accolta nei termini prospettati.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La censura di omesso esame del fatto decisivo è stata respinta perché il fatto dedotto non risultava specificamente e adeguatamente allegato come decisivo e provato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Base formale dei motivi di violazione di legge dedotti contro la decisione di merito.
art. 1460 c.c.
In tema di contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento comporta che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, il creditore deve provare il proprio esatto adempimento.
art. 1665 c.c.
Per il credito al corrispettivo dell'appalto, se il committente eccepisce l'inadempimento, l'appaltatore che chiede il pagamento deve provare l'esatto adempimento della propria prestazione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha rilevato un difetto di specificità del ricorso nella parte in cui non riportava in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, disciplinato dalla normativa previgente alla riforma del 2012, l'oggetto del processo non si identifica astrattamente con il credito pignorato, ma va ricostruito in concreto sulla base della dichiarazione di quantità resa dal terzo e delle contestazioni effettivamente sorte in sede esecutiva.
- La dichiarazione del terzo deve essere interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e non con eccessivo formalismo, tenendo conto che il terzo non è una parte assistita da difensore nel momento in cui la rende.
- Se il terzo pignorato, nella dichiarazione di quantità, non nega in radice l'esistenza del debito ma allega l'estinzione o la compensazione con controcrediti, l'oggetto dell'accertamento si restringe al fatto estintivo allegato e l'onere della prova ricade sul terzo quanto ai controcrediti e alla loro anteriorità o efficacia estintiva.
- Se invece il terzo contesta l'esistenza stessa del credito per inadempimento del debitore, allora, nei rapporti a prestazioni corrispettive, spetta al creditore procedente dimostrare l'esatto adempimento della prestazione da cui deriva il credito azionato.
- Nel contratto di appalto, quando il committente eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore che pretenda il corrispettivo deve provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione.
- La qualificazione corretta della dichiarazione del terzo e la conseguente individuazione dell'onere probatorio sono passaggi decisivi; se il giudice di merito li omette o li sviluppa in modo incoerente, la decisione è cassabile per erronea applicazione delle regole di diritto e del riparto della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2021 del 27/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →